COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 24 Aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO C.S. LOREO Avverso regolarità gara CMP Bottrighe – Loreo del 18/3/2007 – Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 24 Aprile 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO C.S. LOREO
Avverso regolarità gara CMP Bottrighe – Loreo del 18/3/2007 – Campionato di 1^ Categoria
La Società C.S. Loreo ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare
partecipazione, nelle fila della Società CMP Bottrighe, del giocatore Okonkwo Joseph, perché in posizione irregolare agli
effetti del tesseramento.
la Commissione Disciplinare
esaminato il reclamo presentato dal C.S. Loreo;
vista la documentazione ufficiale in atti;
esperiti i necessari accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento Centrale della F.I.G.C., che ha dichiarato :
• di aver provveduto a chiedere informazioni presso la Federazione Nigeriana per conoscere la posizione del calciatore
straniero interessato - che per la prima volta chiedeva il tesseramento per Società italiana - in ordine ad eventuali
precedenti tesseramenti con Associazioni loro dipendenti;
• di non aver ricevuto da parte della Federazione Nigeriana alcuna risposta circa la posizione del calciatore in questione;
• di avere applicato, nella fattispecie, il Regolamento della F.I.F.A., che stabilisce di dover attendere trenta giorni dalla
data di richiesta di rilascio del transfert inoltrata alla Federazione straniera, trascorsi i quali il calciatore é da
considerarsi appunto come mai tesserato per Federazioni estere;
• di aver tesserato quindi il giocatore Okonkwo Joseph (nato il 29/9/1986) a favore della Società CMP Bottrighe, con
decorrenza 12/3/2007, assegnandogli lo status 71 (giocatore dilettante extracomunitario mai tesserato all’estero)
considerata, pertanto, valida, alla luce di quanto sopra, la partecipazione del giocatore Okonkwo Joseph alla gara oggetto
del presente giudizio
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di respingere il reclamo avanzato dal C.S. Loreo;
• di confermare la validità dell’incontro in epigrafe con il risultato acquisito in campo di :CMP Bottrighe – Loreo 1 - 1;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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