COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 27 Aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO ASD FAVARO 1948 Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 50 del 18/4/2007 – Squalifica per tre giornate giocatore Zanon Davide– Campionato di Eccellenza

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 27 Aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO ASD FAVARO 1948 Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 50 del 18/4/2007 – Squalifica per tre giornate giocatore Zanon Davide– Campionato di Eccellenza La Società ASD Favaro Veneto ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata nel Comunicato n. 50 del 18/4/2007, con la quale veniva comminata la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Zanon Davide : “espulso per aver insultato l’arbitro, al termine della gara reiterava gli insulti”. L’ASD Favaro 1948 ha impugnato il provvedimento sopra descritto contestando la sanzione. La Società opponente contesta il provvedimento disciplinare, asserendo che lo stesso é sproporzionato all’episodio accaduto. La Commissione Disciplinare letto il rituale ricorso presentato dall’ASD Favaro 1948; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito il legale rappresentante della Società opponente; valutata la decisione di primo grado e ritenuta più adeguata rispetto alla condotta del calciatore, che non ha concretato un’aggressione, la sanzione della squalifica per due giornate P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di parzialmente accogliere il ricorso presentato dall’ASD Favaro 1948; • di ridurre a due giornate di gara la squalifica a carico del giocatore Zanon Davide. • La tassa reclamo non é stata versata.
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