COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 27 Aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. CAMPONOGARESE Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 46 del 21/3/2007 – Applicazione art. 12, 1° comma CGS gara Vigodarzere – Camponogarese del 18/3/07; n. 1 punto di penalizzazione in classifica; Ammenda di € 150,00; Squalifica sino al 18/9/2007 allenatore Buson Gianni e massaggiatore Gastaldi Angelo – Camp. 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 27 Aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. CAMPONOGARESE Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 46 del 21/3/2007 – Applicazione art. 12, 1° comma CGS gara Vigodarzere – Camponogarese del 18/3/07; n. 1 punto di penalizzazione in classifica; Ammenda di € 150,00; Squalifica sino al 18/9/2007 allenatore Buson Gianni e massaggiatore Gastaldi Angelo – Camp. 1^ Categoria La Società A.C. Carmponogarese ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicate nel Comunicato n. 46 del 21/3/2007, con le quali venivano comminati i provvedimenti disciplinari indicati in epigrafe perché “l’arbitro, sentito il capitano della Società Camponogarese é stato costretto a decretare il termine anticipato della gara in quanto la squadra Camponogarese abbandonava il terreno di gioco, in tal senso sollecitata dal proprio massaggiatore Gastaldi Angelo e dall’allenatore Buson Gianni, che inoltre si rivolgevano all’arbitro con frasi ingiuriose”: La Società reclamante contesta ed impugna i provvedimenti assunti a carico della Società stessa e dei suoi tesserati. La Commissione Disciplinare letto il ricorso presentato dall’A.C. Camponogarese; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società opponente, nonchè i due dirigenti squalificati; sentito, altresì, l’arbitro, che ha rilasciato un’ulteriore integrazione informativa, in cui ha ribadito esaustivamente come il Signor Gastaldi sia stato promotore del ritiro della squadra e come il Sig. Buson abbia rafforzato tale iniziativa; ritenuto, sulla scorta del referto arbitrale, avente efficacia di prova privilegiata (ex art. 31, lett. a.2 del C.G.S.), che non sussistesse alcun pericolo per l’incolumità del direttore di gara o di altri tesserati, tanto che il capitano dell’A.C. Camponogarese si é limitato a rispondere all’arbitro che doveva obbedire all’ordine di lasciare il campo; reputate, quindi, legittime le decisioni censurate e congrue, in relazione ai fatti ed alle condotte verificatesi, le sanzioni adottate dal Giudice Sportivo P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di rigettare il ricorso presentato dall’A.C. Camponogarese; • di confermare a carico dell’A.C. Camponogarese l’applicazione dell’art. 12, 1° comma CGS gara Vigodarzere – Camponogarese del 18/3/07 (sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3), nonché 1 punto di penalizzazione in classifica e irrogazione dell’ammenda di € 150,00; • di confermare la sanzione della squalifica sino al 18/9/2007 a carico del Sig. Buson Gianni (Allenatore) e Gastaldi Angelo (massaggiatore) • di introitare la tassa reclamo versata.
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