• Stagione sportiva: 2006/2007
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 27 Aprile 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE
nei confronti :
• del Sig. OLTO Claudio – Presidente ACD Vazzolese (all’epoca dei fatti denominata Maeg
Vazzolese);
• del Sig. MACCARI Gianantonio – Dirigente accompagnatore e legale rappresentante della Società
ACD Vazzolese (all’epoca dei fatti denominata Maeg Vazzolese);
• del Sig. BETTIOL Alvaro – Vice Presidente ASD Lovispresiano (all’epoca dei fatti Presidente
dell’A.C. Spresiano, diventata Lovispresiano a seguito di fusione con la Soc. Lovis 2000);
• della Società ACD Vazzolese
• della Società ASD Lovispresiano
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 27 Aprile 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE
nei confronti :
• del Sig. OLTO Claudio – Presidente ACD Vazzolese (all’epoca dei fatti denominata Maeg
Vazzolese);
• del Sig. MACCARI Gianantonio – Dirigente accompagnatore e legale rappresentante della Società
ACD Vazzolese (all’epoca dei fatti denominata Maeg Vazzolese);
• del Sig. BETTIOL Alvaro – Vice Presidente ASD Lovispresiano (all’epoca dei fatti Presidente
dell’A.C. Spresiano, diventata Lovispresiano a seguito di fusione con la Soc. Lovis 2000);
• della Società ACD Vazzolese
• della Società ASD Lovispresiano
Il Procuratore federale, con atto del 7 Marzo 2007, ha deferito dinnanzi alla Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Veneto i seguenti Soggetti :
• il Sig. OLTO Claudio – Presidente ACD Vazzolese (all’epoca dei fatti denominata Maeg Vazzolese)
• il Sig. MACCARI Gianantonio – Dirigente accompagnatore e legale rappresentante della Società ACD Vazzolese
(all’epoca dei fatti denominata Maeg Vazzolese)
per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all’art. 38,
comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, in concorso, svolto la trattativa volta all’assunzione
dell’allenatore Zanardo, quale tecnico della Società S.P. Maeg Vazzolese e per essersi avvalsi dell’attività di tecnico
del medesimo Zanardo, senza provvedere al suo tesseramento, come meglio scritto nella parte che segue;
• il Sig. BETTIOL Alvaro – Vice Presidente ASD Lovispresiano (all’epoca dei fatti Presidente dell’A.C. Spresiano,
diventata Lovispresiano a seguito di fusione con la Soc. Lovis 2000)
per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., anche in relazione all’art. 38, comma 1, del
Regolamento del Settore Tecnico per essersi avvalso del tecnico Zanardo, senza provvedere al regolare
tesseramento e nella piena consapevolezza che il medesimo allenatore aveva prestato la propria attività di tecnico
nella prima parte della stagione sportiva 2005/2006 per altra Società, nonché per averlo indicato nelle distinte come
allenatore effettivo;
• la Società ACD Vazzolese
per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., in ordine agli addebiti ascritti ai propri legali
rappresentanti;
• la Società ASD Lovispresiano
per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., in ordine agli addebiti ascritti al proprio Presidente
All’odierna riunione del 24/4/2007 sono intervenuti :
• il Sig. OLTO Claudio – Presidente ACD Vazzolese (all’epoca dei fatti denominata Maeg Vazzolese);
• il Sig. MACCARI Gianantonio – Dirigente accompagnatore e legale rappresentante della Società ACD Vazzolese
(all’epoca dei fatti denominata Maeg Vazzolese);
• il Sig. BETTIOL Alvaro – Vice Presidente ASD Lovispresiano (all’epoca dei fatti Presidente dell’A.C. Spresiano,
diventata Lovispresiano a seguito di fusione con la Soc. Lovis 2000);
• il Dott. Salvatore Sciuto – Rappresentante della Procura Federale
Il deferimento é scaturito dai seguenti avvenimenti rilevati dal Procuratore Federale che qui di seguito si trascrivono :
• letti gli atti relativi agli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini in merito ad eventuale violazione delle norme federali da
parte dell’allenatore di base Sig. Mauro Zanardo, che fanno parte integrante del presente provvedimento;
• considerato, che dall’indagine é emerso che, anche per esplicita ammissione dei soggetti ascoltati, lo Zanardo ha
svolto attività di allenatore nella stagione sportiva 2005/2006 prima per la Società Vazzolese (all’epoca dei fatti
denominata SP Maeg Vazzolese) poi, dal dicembre del 2005 fino alla fine del campionato, per la Società
Lovispresiano (divenuta Lovispresiano in seguito a fusione tra AC Spresiano e Soc. Lovis 2000) entrambe militanti
nel Campionato di 2^ Categoria del C.R. Veneto, senza essere tesserato per alcuna delle citate Società;
• ritenuto che si configura la responsabilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in
relazione all’art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, del Sig. Olto Claudio, Presidente all’epoca dei
fatti della Società S.P. Maeg Vazzolese, nonché del Sig. Maccari Gianantonio, Dirigente accompagnatore della
medesima Società,. Per avere, in concorso, svolto la trattativa volta all’assunzion dello Zanardo quale tecnico della
Società e per essersi avvalsi dell’attività di tecnico del medesimo Zamardo, senza provvedere al suo tesseramento;
• ritenuto che della condotta de suindicati soggetti debba rispondere la Società S.P. Maeg Vazzolese, ai sensi dell’art.
2, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta in ordine agli addebiti ascritti ai propri
legali rappresentanti;
• ritenuto, inoltre, che si configura la responsabilità del Sig. Bettiol Alvaro, all’epoca dei fatti Presidente e legale
rappresentante della Società Spresiano, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., anche in relazione all’art. 38,
comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per essersi avvalso del tecnico Zanardo, senza provvedere al
regolare tesseramento e nella piena consapevolezza (espressamente ammessa dal medesimo Bettiol) che il
medesimo allenatore aveva prestato la propria attività di tecnico nella prima parte della stagione sportiva 2005/2006
per altra Società;
• che un’ulteriore profilo di responsabilità del Presidente Bettiol va individuata ai sensi dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.,
nel fatto che, relativamente al periodo di interesse, lo Zanardo venne formalmente indicato nelle distinte come
allenatore effettivo;
• ritenuto che della condotta del Bettiol debba rispondere la Società Lovispresiano, ai sensi dell’art. 2, comma 4 del
Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta in ordine agli addebiti ascritti al proprio legale
rappresentante;
• rilevato che, in relazione alla posizione del tecnico Zanardo si provvede con autonomo provvedimento innanzi alla
Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, ai sensi dell’art. 38, comma 6, del Regolamento del Settore Tecnico.
Nell’udienza del 24/4/2007 tutte le parti deferite hanno rilasciato personali dichiarazioni, rassegnando le proprie
conclusioni.
Il Sostituto Procuratore - Dott. Salvatore Sciuto – richiede che vengano comminate le seguenti sanzioni a carico dei
deferiti :
- al Sig. Olto Claudio Presidente ACD Vazzolese sei mesi di inibizione
- al Sig. Bettiol Alvaro Vice Presidente ASD Lovis Spresiano sei mesi di inibizione
- al Sig. Maccari Gianantonio Dirigente ACD Vazzolese cinque mesi di inibizione
- alla Società ACD Vazzolese l’ammenda di € 300,00
- alla Società Lovispresiano l’ammenda di € 300,00
La Commissione Disciplinare osserva che l’istruttoria svolta dall’Ufficio Indagini della F.I.G.C., i cui atti esplicano
valenza probatoria nel giudizio sportivo, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza della C.A.F., dimostrano
inequivocabilmente la fondatezza degli addebiti. Questi ultimi, pervero, sono stati riconosciuti, nella loro materialità, dagli
stessi soggetti deferiti.
Sono quindi documentati non solo il mancato tesseramento dell’allenatore Zanardo da parte delle due Società
deferite, ma anche la piena consapevolezza di tale situazione d’irregolarità in capo ai rispettivi dirigenti.
Così provata la responsabilità dei tesserati e delle compagini sociali tratti al presente giudizio sportivo, restano da
determinare le sanzioni da applicare loro, per le infrazioni legittimamente contestate dalla Procura.
Ora, in considerazione del periodo di tempo per cui si é protratto l’omesso tesseramento, della categoria di militanza
delle società deferite, dei precedenti analoghi da questa Commissione, reputa l’Organo giudicante congrue le sanzioni di
mesi sei di inibizione per il Presidente della Società Vazzolese Olto Claudio e per il Vice Presidente della Società
Lovispresiano Bettiol Alvaro; lievemente più sfumata la posizione del Dirigente Maccari Gianantonio Dirigente della
Società Vazzolese, talché la sanzione a suo carico può contenersi in mesi cinque; a carico di ambedue le Società va
irrogata la sanzione pecuniaria di € 200,00.-
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
- di irrogare la sanzione della inibizione per mesi sei a carico del Sig. OLTO Claudio (Presidente ACD Vazzolese);
- di irrogare la sanzione della inibizione per mesi sei a carico del Sig. BETTIOL Alvaro (Vice Presidente ACD
Lovispresiano);
- di irrogare la sanzione della inibizione per mesi cinque a carico del Sig. MACCARI Gianantonio (Dirigente ACD
Vazzolese);
- di irrogare la sanzione della ammenda di € 200,00 a carico della Società Vazzolese;
- di irrogare la sanzione della ammenda di € 200,00 a carico della Società Lovispresiano.
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Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE
nei confronti :
• del Sig. OLTO Claudio – Presidente ACD Vazzolese (all’epoca dei fatti denominata Maeg
Vazzolese);
• del Sig. MACCARI Gianantonio – Dirigente accompagnatore e legale rappresentante della Società
ACD Vazzolese (all’epoca dei fatti denominata Maeg Vazzolese);
• del Sig. BETTIOL Alvaro – Vice Presidente ASD Lovispresiano (all’epoca dei fatti Presidente
dell’A.C. Spresiano, diventata Lovispresiano a seguito di fusione con la Soc. Lovis 2000);
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