COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 02 Maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO SIG. AMORINI RENZO – MASSAGGIATORE CUS CENTRO UNIV. SPORTIVO PD Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 45 del 14/3/2007 – Squalifica sino al 30/6/2007 – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 02 Maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO SIG. AMORINI RENZO – MASSAGGIATORE CUS CENTRO UNIV. SPORTIVO PD Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 45 del 14/3/2007 – Squalifica sino al 30/6/2007 – Campionato di 2^ Categoria La Società C.U.S. Centro Univ. Sportivo PD ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata nel Comunicato n. 45 del 14/3/2007, con la quale veniva comminato il provvedimento della squalifica sino al 30/6/2007 a carico del massaggiatore Amorini Renzo : ”..... il Sig. Amorini ha ripetutamente insultato, minacciato e tentato di aggredire l’arbitro, non riuscendo a conseguire quest’ultimo intento per l’intervento di terzi; ritenuto che detto comportamento debba qualificarsi come gravemente irriguardoso ed ingiurioso nei confronti dell’ufficiale di gara.....”. Il reclamante contesta ed impugna il provvedimento sopra descritto perché eccessivo rispetto agli accadimenti. La Commissione Disciplinare letto il ricorso presentato dal Sig. Amorini Renzo – Massaggiatore della Società CUS Centro Univ. Sportivo PD; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito l’opponente assistito da un legale munito di delega; sentito l’arbitro che ha sostanzialmente chiarito come nel comportamento del tesserato non fosse presente la componente aggressiva, bensì un’eccessiva foga agonistica; rilevato che nel quadro di riferimento, ora ultimo descritto, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo non appare più congrua P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera di accogliere parzialmente il ricorso presentato dal C.U.S. Centro Univ. Sportivo PD; di ridurre al 20 maggio 2007 la squalifica a carico del massaggiatore Amorini Renzo; di accreditare la tassa reclamo versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it