COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 02 Maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO USD MESTRINA 1929 Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 56 del 4/5/2007 – Validità gara Mestrina – Mazzolada del 29/4/2007- Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 02 Maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO USD MESTRINA 1929 Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 56 del 4/5/2007 – Validità gara Mestrina – Mazzolada del 29/4/2007- Campionato di 1^ Categoria L’U.S.D. Mestrina 1929 ha presentato ricorso avverso la delibera assunta del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto e pubblicata nel Comunicato n. 56 del 4/5/2007, con la quale respingeva il reclamo di prima istanza, vertente sulla presunta irregolarità dell’incontro in epigrafe, in quanto al 23’ del 2° tempo la Società Mazzolada sostituiva il calciatore n. 8 Bianco Ivano con il n. 19, a dire della reclamante non inserito nella distinta formazione squadra. La Commissione Disciplinare letto il reclamo presentato dall’USD Mestrina 1929; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente assistito da legale. verificato che il provvedimento del Giudice Sportivo di primo grado era tra l’altro così motivato : ”.....sentito l’arbitro per vie brevi, che ha precisato come la correzione del numero sulla distinta sia stata approntata al momento dell’identificazione dei calciatori da lui stesso, dopo aver verificato quello effettivo posto sulla maglietta del calciatore.”; acquisito dall’arbitro supplemento di rapporto, dal quale si evince che il direttore di gara ha esattamente identificato tutti i giocatori della squadra della Società Mazzolada mediante tessera di riconoscimento rilasciata dal C.R. Veneto ed ha altresì accertato che il giocatore Drigo Emanuel, indicato nella originaria lista con il n. 15, indossava la maglia n. 19, provvedendo ad una correzione solo nella lista del Mazzolada, allegata al referto, ma non consegnando la lista così corretta alla Società Mestrina 1929; ritenuto, pertanto, che l’avvenuta consegna dell’elenco riportante la correzione, configura un mero errore formale, che non ha in alcun modo influito sul regolare svolgimento della gara, essendo stati tutti i giocatori ammessi nel terreno di gioco, e nominativamente indicati nella distinta del Mazzolada, regolarmente identificati dall’arbitro, come previsto dall’art. 71 delle N.O.I.F. P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il ricorso presentato dall’USD Mestrina 1929 • di confermare la validità della gara con il risultato acquisito in campo • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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