COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 16 Maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : • del Sig. ZOCCA Roberto (all’epoca dei fatti Segretario dell’USD Saval Maddalena); • del Sig. SCANDIUZZI Giovanni (all’epoca dei fatti Presidente dell’USD Saval Maddalena); • del Sig. GLORANI Maurizio (all’epoca dei fatti Dirigente della Società USD Saval Maddalena)

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 16 Maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : • del Sig. ZOCCA Roberto (all’epoca dei fatti Segretario dell’USD Saval Maddalena); • del Sig. SCANDIUZZI Giovanni (all’epoca dei fatti Presidente dell’USD Saval Maddalena); • del Sig. GLORANI Maurizio (all’epoca dei fatti Dirigente della Società USD Saval Maddalena) Il Procuratore federale, con atto del 6 Marzo 2007, ha deferito dinnanzi alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto i seguenti Soggetti : • del Sig. ZOCCA Roberto (all’epoca dei fatti Segretario dell’USD Saval Maddalena); • del Sig. SCANDIUZZI Giovanni (all’epoca dei fatti Presidente dell’USD Saval Maddalena); • del Sig. GLORANI Maurizio (all’epoca dei fatti Dirigente della Società USD Saval Maddalena) ognuno per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (doveri di lealtà, correttezza e probità) in relazione alle condotte poste in essere dagli stessi. Il deferimento é scaturito dai seguenti avvenimenti rilevati dal Procuratore Federale che qui di seguito si trascrivono : • “rilevato, in estrema sintesi, che nel corso dell’anno 2005, al momento di estendere l’attività – fino ad allora limitata al Settore Giovanile e Scolastico – al Settore Dilettanti, é insorta una controversia in ordine alla legale rappresentanza della su indicata Società, rappresentanza rivendicata da due gruppi contrapposti facenti rispettivamente capo al Sig. Scandiuzzi Giovanni ed al Sig. Massaro Flavio, ognuno dei quali sosteneva di essere il Presidente dell’Associazione; • che il Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti é stato chiamato a valutare se dovesse farsi luogo all’esclusione dalla attività ufficiale, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del Regolamento di Lega, disposizione che appunto prevede tale misura <>; • che la relativa decisione, comunicata in data 8/9/2006 al Comitato Regionale Veneto, é stata, nei suoi passaggi fondamentali, del seguente testuale tenore : << ... rilevato che le pretese di legittimazione alla rappresentanza societaria dello Scandiuzzi si fondano sul verbale di assemblea dei soci del 27.6.2005, che non prevede affatto, nell’ordine del giorno, il rinnovo delle cariche sociali e che appare inoltre composto da tre fogli i quali oltre a risultare scritturati in modo diverso, non sembrano collegarsi tra di loro nemmeno sotto il profilo logico-grammaticale; considerato, ancora, che otto membri del direttivo, su un totale di tredici, hanno dichiarato di non essere stati convocati per la predetta assemblea, di tal che vi é un dato motivo per dubitare della sua valida convocazione; osservato, invece, che le pretese del Massaro si fondano sul verbale del Direttivo assembleare del 24/5/2002, oltre che sul verbale dell’assemblea straordinaria del 15.6.2006, in cui risulta provato, a firma del Presidente Massaro Flavio, il nuovo statuto sociale; ritenuto, ulteriormente, che la Circoscrizione, territorialmente competente ha dato atto di essersi sempre rapportata con Flavio Massaro e Umberto Toscani, rispettivamente quali Presidente e Vice Presidente della Società in questione; sulla scorta di quanto sopra RITIENE non esservi luogo per procedere all’esclusione dalla attività ufficiale della Società USD SAVAL MADDALENA di Verona risultando agli atti, impregiudicata ogni diversa ed eventuale valutazione di competenza dell’A.G.O., i Signori Flavio Massaro e Umberto Toscani, rispettivamente Presidente e Vice Presidente della predetta Società ...>>; • considerato che allo stato degli atti si evince che : a) il Sig. Zocca Roberto, incaricato nell’assemblea del 27.6.2005 di <> indicando una composizione del Consiglio Direttivo, asseritamente formatasi nella assemblea del 27.6.2005, diversa dalle risultanze delle carte associative richiamate nel surriportato provvedimento della Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti e che riportava come Presidente il Sig. Scandiuzzi Giovanni; b) il Sig. Zocca Roberto, nell’ottobre 2005, consegnava al Sig. Umberto Toscani, Vice Presidente dell’U.S. Saval Maddalena, una copia del detto “questionario d’iscrizione” diversa (sia per i nominativi dei soci elencati, sia per la mancanza delle relative firme) rispetto all’originale effettivamente presentato al Comitato Regionale Veneto, del cui reale contenuto il Toscani ebbe modo di venirne a conoscenza soltanto alla fine di giugno o ai primi di luglio 2006 (v. all. 4 alla denuncia in data 21.7.2006 del Presidente Massaro indirizzata all’Ufficio Indagini nonché all. 4 alla relazione dell’Ufficio Indagini; dichiarazione resa all’Ufficio Indagini dal Sig. Toscani); c) il Sig. Glorani Maurizio, che aveva svolto le funzioni di segretario dell’assemblea del 27.6.2005 e conseguentemente era tenuto alla redazione del verbale ai sensi dell’art. 14, comma 6, dello Statuto, quantomeno avvallò la condotta del Sig. Zocca di cui alla precedente lett. a), sia mostrando acquiescenza all’integrazione del verbale – così che quest’ultimo, come rilevato nel surriportato provvedimento della Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti, risulta <> – sia portando alla firma del Sig. Scandiuzzi Giovanni “le carte” come riferito dallo stesso Sig. Glorani (v. dichiarazione resa all’Ufficio Indagini) e, seppure informalmente, dal Sig. Scandiuzzi (v. fg. 3 della relazione dell’Ufficio Indagini); d) il Sig. Glorani Maurizio attestò nel verbale dell’assemblea del 27.6.2005 di cui era segretario, la presenza per delega, oltretutto in suo favore, del Sig. Tomelleri Roberto, che ha invece disconosciuto la circostanza dichiarando <> (v. dichiarazione scritta in atti del Sig. Tomelleri e dichiarazione resa dal medesimo all’Ufficio Indagini); e) il Sig. Scandiuzzi Giovanni sottoscrisse quale Presidente/legale rappresentante il questionario di cui precedente lettera a); f) il Sig. Scandiuzzi Giovanni ha continuato ad agire come Presidente dell’USD Saval Maddalena anche dopo che il Sig. Massaro gli aveva più volte rappresentato che nessun cambio di vertici associatici era avvenuto nell’assemblea del 27.6.2005”. Radicato ritualmente il procedimento avanti la Commissione, alla riunione del 24/4/2007 comparivano tutti i soggetti deferiti, nonché il sostituto Procuratore Dott. Salvatore Sciuto che rassegnavano le seguenti conclusioni : • il Sostituto Procuratore Federale, Dott. Salvatore Sciuto, ha chiesto il provvedimento della inibizione per n. 12 mesi a carico delle parti deferite (Zocca, Scandiuzzi e Glorani); • i Signori Zocca, Scandiuzzi e Glorani hanno chiesto tutti il proscioglimento dagli addebiti loro ascritti. La Commissione Disciplinare osserva Il Collegio reputa anzitutto necessario chiarire, a fronte della complessità della vicenda sottesa al caso che qui occupa e della corposità del materiale istruttorio raccolto dall’Ufficio Indagini, che l’oggetto del presente giudizio è e deve restare limitato ai soli fatti addebitati ai tre soggetti deferiti, quali specificati nelle lettere da a) a f) nell’atto di deferimento d.d. 6.03.2007 del Procuratore Federale. Svolta tale premessa, rileva la Commissione che a nessuno degli accusati é stata ascritta la falsificazione del verbale dell’assemblea del 27.06.2005 dell’U.S.D. Saval Maddalena. L’atto di deferimento dà per presupposto la conoscenza in capo ai Signori Zocca e Glorani, dell’avvenuta interpolazione di una terza pagina alle originarie due di cui esso si sarebbe composto (vedansi le lettere b) e c) dell’atto di deferimento), ma non attribuisce loro siffatta contraffazione, individuando la loro responsabilità in condotte diverse, come la predisposizione del questionario d’iscrizione al campionato di terza categoria del 2005/2006 (cfr. lettera a) o l’attestazione, in quello stesso verbale, di una delega in realtà non conferita (cfr. lett. d). Una tale formulazione dei capi d’imputazione costituisce una contraddizione in termini, laddove si consideri che a quell’assemblea parteciparono, oltre allo Zocca ed al Glorani, soltanto altre tre persone (Massaro Flavio, Turrini Giorgio e Tauber Giorgio), le quali non sono state neanche deferite. In sostanza, la Procura Federale ha ritenuto falsificato il verbale assembleare, ha assunto che i Signori Zocca e Glorani lo sapessero, ma non li ha reputati colpevoli dell’alterazione de qua. Il che rafforza la conclusione cui conduce la disamina degli atti processuali, in particolare quelli forniti dall’Ufficio Indagini, vale a dire che non risulta provata, in questa sede, la manipolazione del verbale in parola. In proposito va infatti evidenziato quanto segue: I) a sostenere che sia intervenuta indebita aggiunta della pagina centrale del verbale è stato il Signor Massaro Flavio (vedansi allegati 1, 2 e 12 alla Relazione del Collaboratore dell’Ufficio Indagini); II) siffatta tesi è stata tuttavia recisamente smentita dal Signor Tauber, il quale, presente alla riunione, ha precisato che il verbale fu ab origine formato da tre pagine (all. 16 Relaz. Dr. Postiglione); III) il Signor Turrini, pur a sua volta partecipante all’assemblea, non è stato escusso dall’Ufficio Indagini; IV) l’attendibilità dei Signori Massaro e Tauber, per quel che consta dagli atti, deve essere valutata equivalente, in quanto il secondo non è stato deferito ed i due sono portatori di interessi ora contrapposti, ma precedentemente disciplinati consensualmente, con il preliminare d’intesa coevo all’assemblea (all. 14 Relaz. Uff. Indagini). Donde deriva come la questione della manipolazione resti ammantata da una cospicua incertezza. Né a dirimere quest’ultima sono sufficienti la diversità del carattere di stampa della pagina due, rispetto a quello contraddistinguente la prima e la terza, o la mancata correlazione tra il finale di pagina uno ed il contenuto di pagina due. Stante la dichiarazione del Tauber, infatti, non può negarsi a priori plausibilità alla versione offerta dallo Zocca, secondo cui il verbale venne predisposto da persone diverse, prima dell’assemblea, non essendo egli pratico di videoscrittura, cosicché venne a mancare la correlazione tra le varie parti (all. 13 Relaz. Dr. Postiglione). La risoluzione della L.N.D. dell’8.09.2006, poi, è lungi dall’affermare espressamente la commissione di una falsificazione, limitandosi a rilevare, peraltro incidentalmente ed in forma dubitativa, i dianzi cennati aspetti esteriori del verbale (vedasi all. 30 Relaz. Uff. Indagini). La lettura integrale del provvedimento, invero, rivela che la decisione della Lega di riconoscere Massaro e Toscani, quali effettivi Presidente e Vice Presidente dell’U.S.D. Saval Maddalena, si fonda sul mancato rispetto delle formalità statutarie di convocazione dell’assemblea del 27.06.2005 e, conseguentemente, sull’invalidità della stessa e delle delibere adottatevi. Difettano, quindi, elementi sicuri per ritenere che il verbale de quo sia stato realmente interpolato; allo stato degli atti non è difatti possibile appurare se nel corso di quell’assemblea si sia o no proceduto al rinnovo delle cariche sociali. Da tale conclusione discende il venir meno del presupposto stesso dell’assunta responsabilità del Signor Zocca Roberto in ordine al capo a) d’imputazione tracciato dal Procuratore Federale, nonché del Signor Glorani Maurizio per il capo c) e del Signor Scandiuzzi Giovanni per il capo e). La veridicità del contenuto del Questionario d’iscrizione al campionato di terza categoria del 2005/2006 (all. 4 Relaz. Dr. Postiglione) dipende, evidentemente, da ciò che sia stato materialmente deliberato dall’assemblea societaria del 27 giugno 2005; verificata l’impossibilità, nel presente giudizio, di assodare se in quel frangente sia anche stato rinnovato il Consiglio Direttivo, non resta che prendere atto dell’assenza di prove sufficienti a carico dello Zocca per quanto attiene alla redazione del questionario medesimo, del Glorani per averlo sottoposto allo Scandiuzzi e di quest’ultimo per averlo sottoscritto. Né la colpevolezza di costoro può inferirsi dall’irregolare costituzione dell’assemblea del 27.06.2005 e dall’invalidità delle relative deliberazioni, per violazione degli articoli 13 e 14 dello Statuto (all. 39 Relaz. Uff. Indagini). Lo stesso Signor Massaro Flavio, infatti, partecipò all’assemblea di quel dì, in qualità di Presidente, senza riscontrare ed eccepire alcunché, allora ed in seguito, sull’omesso rituale avviso a tutti i soci e/o sulla mancata celebrazione della prima convocazione (cfr. allegati 1-2 Relaz. del Dr. Postiglione). A fortiori deve pertanto escludersi il raggiungimento della prova che tali vizi fossero noti ai soggetti deferiti e che da loro siano stati scientemente sfruttati. Integra dato notorio, inoltre, da questa stessa Commissione verificato in occasione di svariati giudizi, che nelle società dilettantistiche, soprattutto militanti nelle categorie inferiori, la vita sociale, nonostante sia regolata da precise norme statutarie, si svolge per lo più in maniera informale e non rispettosa di esse, anche se di solito bonariamente e con l’accordo degli affiliati. In merito al Signor Scandiuzzi va ulteriormente sottolineato che egli, pacificamente, non fu presente all’assemblea del 27.06.2005 (vedansi, oltre al verbale, gli allegati 1 e 2 alla Relaz. Uff. Indagini), talché non può fondatamente rimproverarglisi la sottoscrizione del questionario, non avendo costui, a quell’epoca, anche in virtù della stipula del contestuale preliminare d’intesa e della sua qualità di finanziatore della società, ragione di dubitare che potesse essergli stata attribuita la presidenza dell’U.S.D. Saval Maddalena. Non essendo stata fornita compiuta dimostrazione della slealtà e della scorrettezza che la Procura ha assunto connotare le condotte, sia commissive sia omissive, ascritte ai Signori Zocca, Glorani e Scandiuzzi rispettivamente sub a), c) ed e) dell’atto di deferimento, essi debbono essere prosciolti da tali addebiti. La medesima decisione s’impone con riferimento all’imputazione di cui alla lettera f). Il Signor Scandiuzzi, come testé evidenziato, era legittimato ad agire quale presidente in virtù del verbale assembleare del 27.06.2005 e non sussistevano motivi, da parte sua, per ritenere nulla codesta elezione. Reputa questa Commissione che, sino alla decisione della L.N.D. dell’8.09.2006, la quale ha finalmente risolto la questione della rappresentanza legale dell’U.S.D. Saval Maddalena, lo Scandiuzzi, come estrinsecato pure dal Comitato Regionale Veneto con missiva del 22.02.2006 (all. 22 Relaz. Uff. Indagini), disponesse di titolo astrattamente regolare per fregiarsi della posizione di Presidente e per esercitarne i corrispondenti poteri. Non sono poi documentati atti gestionali successivi alla decisione della L.N.D.. Differente la valutazione che meritano i fatti descritti sub b) e d) dell’atto di deferimento. Il Signor Zocca ha ammesso (pagine 3 ed 8-9 della memoria difensiva d.d. 18.04.2007) di aver consegnato al Signor Toscani copia del questionario d’iscrizione (allegato n. 4 alla denuncia dell’U.S.D. Saval Maddalena del 21.07.2006 all’Ufficio Indagini), non coincidente con l’originale depositato presso il Comitato Veneto della F.I.G.C. (all. 4 alla Relaz. Dr. Postiglione). Assodata agevolmente la diversità tra i due documenti, recando il primo nominativi di consiglieri difformi da quelli indicati nel secondo, nonché essendo privo di tutte le sottoscrizioni apposte nel secondo, il fatto si appalesa suscettibile di censura. Lo stesso Zocca, pervero, era conscio che la richiesta del Toscani proveniva dal “gruppo opposto” (cfr. memoria difensiva, pag. 8), sicché aveva il preciso obbligo, qualora effettivamente non possedesse copia del questionario identica all’originale, di procurarsi una tale esatta riproduzione, se necessario richiedendola al Comitato Veneto, tanto più perché ricopriva il ruolo di incaricato delle procedure burocratiche societarie, conferitogli dal preliminare d’intesa del 27.06.2005 e dalla delibera assembleare di pari data. La sua consapevole scelta di vergare a mano, a memoria, un duplicato del questionario e di rimetterlo, senza previamente accertarne la piena rispondenza all’originale, ad una persona percepita come avversaria integra dunque una deviazione dal principio di correttezza, al quale deve informarsi la condotta di qualsiasi tesserato, a maggior ragione di chi sia investito di incarichi in seno ad una compagine sociale. Sanzione adeguata per tale condotta, tenuto conto delle particolari circostanze in cui è maturata e delle modalità con cui è stata perpetrata, viene stimata, ex art. 14, I comma, lettera e) C.G.S., l’inibizione per mesi due. Quanto al Signor Glorani Maurizio, risulta acclarato che egli abbia attestato, nel verbale dell’assemblea del 27.06.2005, il rilascio, a proprio favore, di un’inesistente delega da parte del socio Tomelleri Roberto. Il mancato conferimento della delega, infatti, non solo è stato espressamente ribadito dall’interessato (all. 18 Relaz. Uff. Indagini), dopo che aveva formato oggetto di sua dichiarazione nel gennaio 2006 (all. 8), ma addirittura è stato ammesso dallo stesso Glorani (vedasi pagina 2 della dichiarazione resa il 13.10.2006 al Collaboratore dell’Ufficio Indagini, all. 20 alla Relazione del Dr. Postiglione). Sta di fatto che nel verbale, sottoscritto da tutti i presenti (compreso peraltro il Presidente dell’Assemblea, Massaro Flavio), si dà atto della presenza di Tomelleri Roberto “con delega a GLORANI MAURIZIO” (cfr. all. 3). A fronte di tale concordanza di versioni tra preteso delegante ed assunto delegato, a nulla vale porre in risalto la mancanza di linearità della condotta sociale del Tomelleri, che ha dichiarato di aver rassegnato le proprie dimissioni il 21.06.2005 (cfr. all. 18 Relaz. Uff. Indagini), salvo emettere, il 15.09.2005, un assegno a favore della F.I.G.C. da parte dell’U.S.D. Saval Maddalena (documento n. 1 allegato alla memoria difensiva d.d. 18.04.2007 del Sig. Glorani), così dimostrando che in realtà non aveva cessato di svolgere funzioni di rappresentanza della società. E’ perciò chiaro che il Signor Glorani, nel verbalizzare la presenza per delega del Tomelleri, si è a sua volta discostato dalla correttezza che l’art.1 C.G.S. pretende da tutti gli affiliati alla F.I.G.C.. Reputa la Commissione sanzione congrua in relazione a codesta condotta, qualificata dal ruolo di segretario ricoperto nel frangente dal Glorani, l’inibizione per mesi tre. P. Q. M. La Commissione Disciplinare, rigettata ogni contraria domanda, eccezione od istanza, così statuisce: 1. Proscioglie i Signori Zocca Roberto, Glorani Maurizio e Scandiuzzi Giovanni dagli addebiti loro ascritti, rispettivamente sub a), sub c), sub e) ed f) dell’atto di deferimento del Procuratore Federale di data 6.03.2007. 2. Ritenuto responsabile il Signor Zocca Roberto della condotta ascrittagli sub b) dell’atto di deferimento del Procuratore Federale di data 6.03.2007, gli applica la sanzione dell’inibizione di cui all’art. 14, I comma, lettera e) C.G.S. per mesi due. 3. Ritenuto responsabile il Signor Glorani Maurizio della condotta ascrittagli sub d) dell’atto di deferimento del Procuratore Federale di data 6.03.2007, gli applica la sanzione dell’inibizione di cui all’art. 14, I comma, lettera e) C.G.S. per mesi tre.
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