COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 16 Maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. ALTINO Avverso regolarità gara Lupia Maggiore-Altino del 13/5/2007 – Play-Out del Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 16 Maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. ALTINO Avverso regolarità gara Lupia Maggiore-Altino del 13/5/2007 – Play-Out del Campionato di 2^ Categoria La Società A.S. Altino ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila della Società Lupia Maggiore, del giocatore Tommasini Moreno perché in posizione irregolare agli effetti del tesseramento. la Commissione Disciplinare esaminato il rituale reclamo presentato dall’A.S. Altino; vista la documentazione ufficiale in atti; lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla Società Lupia Maggiore, nella quale la Società afferma che il Tommasini é tesserato a loro favore dal 20/9/2000; esperiti i necessari accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Veneto dai quali é risultato : - che la Società Lupia Maggiore ha svincolato nel luglio 2006, con formale “lista di svincolo collettiva”, sottoscritta dal Presidente della Società medesima, il calciatore Tommasini Moreno (Nato il 24/11/1963, Matricola n.3024614); - che la Società Lupia Maggiore non ha successivamente provveduto a ritesserare il Tommasini; - che il C.R. Veneto ha portato all’attenzione di tutte le Società operanti nel suo ambito i nominativi dei calciatori svincolati, indirizzando alle prefate Società apposito elenco alfabetico, edito nell’agosto 2006; osserva la C.D. : che l’A.C. Lupia ebbe quindi la giuridica conoscenza dell’avvenuto svincolo del calciatore in questione , peraltro da essa richiesto; che nel corso della stagione 2006/2007 alla predetta Società sono stati fatti pervenire diversi tabulati sulla consistenza dei propri atleti tesserati; considerata pertanto irregolare l’accertata partecipazione del giocatore Tommasini Moreno alla gara oggetto del presente giudizio P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di accogliere il reclamo avanzato dall’A.S. Altino; • di applicare a carico dell’A.C. Lupia Maggiore il disposto di cui all’art. 12, 5° comma, lettera a) del C.G.S. che stabilisce la sanzione sportiva della perdita della gara, omologando l’incontro c.s. : Lupia Maggiore – Altino 0 – 3; • di comminare a carico della Lupia Maggiore l’ammenda di € 55,00 per aver impiegato in gara ufficiale un calciatore che non ne aveva titolo. La tassa reclamo non é stata versata.
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