COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 23 Maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. LENTIAI Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 59 del 22/5/2007 – Squalifica per cinque giornate giocatore Cappellin Daniele – Play-Off Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 23 Maggio 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO U.S. LENTIAI
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 59 del 22/5/2007
– Squalifica per cinque giornate giocatore Cappellin Daniele – Play-Off Campionato di 2^ Categoria
La Società U.S. Lentiai ha presentato ricorso avverso la delibera dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto e
pubblicata con il Comunicato n. 59 del 22/5/2007, con la quale ha assunto la squalifica per cinque giornate a carico del
giocatore Cappellin Daniele : “espulso per insulti all’arbitro, uscendo dal terreno di gioco si rivolgeva allo stesso con
insulti, minacce e bestemmie, al termine della gara reiterava le offese.”
La Società ricorrente ha dichiarato che il provvedimento appare eccessivo rispetto allo svolgimento dei fatti.
La Commissione Disciplinare
letto il ricorso proposto dall’U.S. Lentiai;
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
valutata la decisione del Giudice Sportivo;
constatato che i fatti ascritti al calciatore Cappellin appaiono meno gravi rispetto all’interpretazione dell’Organo Sportivo di
primo grado
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di parzialmente accogliere il ricorso presentato dall’U.S. Lentiai;
• di ridurre a quattro giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Cappellin Daniele.
La tassa reclamo non é stata versata.
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