COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 del 6 Giugno 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO C.S. LOREO 02 Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 62 del 23/5/2007 – Ammenda di € 500,00 alla Società; Squalifica per quattro giornate Giocatore Tiozzo Matteo – Play-Out Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 67 del 6 Giugno 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO C.S. LOREO 02
Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 62 del 23/5/2007
– Ammenda di € 500,00 alla Società; Squalifica per quattro giornate Giocatore Tiozzo Matteo – Play-Out
Campionato di 1^ Categoria
La Società C.S. Loreo 02 ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto,
pubblicate nel Comunicato n. 62 del 23/5/2007, con le quali venivano irrogati i seguenti provvedimenti disciplinari :
• Ammenda di € 500,00 a carico della Società “per non aver impedito a fine gara l’ingresso di tifosi esagitati negli
spogliatoi che hanno minacciato, ingiuriato e percosso gli ufficiali di gara e che un gruppo di tifosi ha ingiuriato
l’assistente dell’arbitro per tutta la gara, nè ai giocatori, resisi anonimi, di mettere in essere comportamenti ingiuriosi e
minacciosi”;
• Squalifica per quattro giornate a carico del giocatore e capitano Tiozzo Matteo, “perché minacciava l’arbitro e, dopo il
provvedimento di espulsione, proseguiva nelle ingiurie e minacce, tentando ripetutamente di aggredirlo, gli gettava
contro la maglia e la fascia di capitano, senza colpirlo”,
La Società opponente ha affermato che i provvedimenti assunti sono eccessivi rispetto allo svolgimento dei fatti.
La Commissione Disciplinare
esaminati il ricorso avanzato dal C.S. Loreo 02 e la documentazione ufficiale agli atti;
valutate le decisioni di primo grado che riflettono perfettamente la gravità dei fatti descritti con assoluta precisione ed
ampiezza di particolari nel supplemento del referto arbitrale, che quindi appaiono congrue
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di respingere il ricorso presentato dal C.S. Loreo 02;
• di confermare la sanzione dell’ammenda di € 500,00 a carico della Società;
• di confermare la squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Tiozzo Matteo;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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