COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 del 6 Giugno 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. RINASCENTE CORNEI Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 47 del 16/5/2007 – Squalifica sino all’11/6/2007 Allenatore De Bona Luca – Campionato di 3^ Categoria/BL

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 del 6 Giugno 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. RINASCENTE CORNEI Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 47 del 16/5/2007 – Squalifica sino all’11/6/2007 Allenatore De Bona Luca - Campionato di 3^ Categoria/BL La Commissione Disciplinare non prende in esame il ricorso presentato dall’U.S. Rinascente Cornei, riguardante il provvedimento disciplinare in epigrafe, e lo dichiara inammissibile. Infatti la squalifica a carico dell’allenatore De Bona Luca non é sanzione impugnabile ai sensi dell’art. 42, 3° comma, lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva (inferiore a un mese). P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera • di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dall’U.S. Rimascente Cornei; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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