COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 29 Giugno 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO F.C. ATLETICO SAN VITO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n.- 67 del 6/6/2007 – Squalifica Giocatore Tomelleri Luca sino al 2/6/2011 – Play-Out Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 29 Giugno 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO F.C. ATLETICO SAN VITO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n.- 67 del 6/6/2007 – Squalifica Giocatore Tomelleri Luca sino al 2/6/2011 – Play-Out Campionato di 2^ Categoria La Società F.C. Atletico San Vito ha presentato ricorso avverso la delibera del Comitato Regionale Veneto e pubblicata con il Comunicato n. 56 del 4/5/2007, con la quale il Giudice Sportivo ha assunto la squalifica sino al 2/6/2011 a carico del giocatore Tomelleri Luca : “perché, dopo aver compiuto un fallo di reazione su un avversario già ammonito, lo spingeva a terra e lo colpiva con un calcio ad una gamba; dopo la comunicazione del provvedimento disciplinare, colpiva l’arbitro con violento schiaffo al volto, facendolo barcollare e provocandogli forte dolore; quindi nell’allontanarsi dal terreno di gioco, lo applaudiva ripetutamente in segno di scherno (sanzione determinata per le violazioni di cui all’art. 14,2 bis lett. a) e b) del C.G.S.”. La Commissione Disciplinare letto il ricorso proposto dalla F.C. Atletico San Vito; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito per le vie brevi l’arbitro che ha integralmente confermato il rapporto di gara ed il relativo supplemento; reputata congrua la sanzione comminata dal Giudice Sportivo in relazione ai fatti di cui trattasi P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera di respingere il ricorso presentato dalla F.C. Atletico Sa Vito; di confermare la squalifica sino al 2/6/2011 a carico del calciatore Tomelleri Luca; di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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