COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 29 Giugno 2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : del Sig. G.Paolo CAMPEDELLI– Presidente ACD Team S.Lucia Golosine del Sig. Walter OLIVIERI – Dirigente ACD Team S.Lucia Golosine del Sig. Ivano BELLIGOLI – Dirigente ACD Team S.Lucia Golosine della Società A.C.D. Team S.Lucia Golosine

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 29 Giugno 2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : del Sig. G.Paolo CAMPEDELLI– Presidente ACD Team S.Lucia Golosine del Sig. Walter OLIVIERI – Dirigente ACD Team S.Lucia Golosine del Sig. Ivano BELLIGOLI - Dirigente ACD Team S.Lucia Golosine della Società A.C.D. Team S.Lucia Golosine Il Procuratore federale, con atto del 17 Maggio 2007, ha deferito dinnanzi alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto i seguenti Soggetti : Il Sig. Giampaolo CAMPEDELLI - Presidente della Società ACD Team S.Lucia Golosine per violazione dell’art. 1, 1° comma del C.G.S. (doveri di lealtà, correttezza e probità) in relazione all’art. 39, 4° comma delle NOIF, per aver posto in essere la condotta esposta nell’atto di deferimento sopra menzionato ed inoltre in riferimento all’art. 2, comma 1° del C.G.S. per infrazioni addebitate alla propria Società; il Sig. Walter OLIVIERI - Dirigente della Società ACD Team S.Lucia Golosine e il Sig. Ivano BELLIGOLI - Dirigente della Società ACD Team S.Lucia Golosine per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1, 1° comma del C.G.S., anche in relazione all’art. 61, commi 1 e 5 delle NOIF, per aver inserito nelle rispettive distinte il nominativo del calciatore Marchetti Alessandro, così permettendo allo stesso di prendere parte alle suddette gare perché privo di tesseramento per la Società A.C.D. Team S.Lucia Golosine; la Società A.C.D.Team S.Lucia Golosine per violazione dell’art. 2, comma 4 del C.G.S. per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. Il deferimento é scaturito dai seguenti avvenimenti rilevati dal Procuratore Federale che qui di seguito si trascrivono : “ - letti gli atti inviati da parte del Presidente del Comitato Regionale Veneto, relativi alla violazione dell’art. 39, comma 4° delle N.O.I.F. nel Campionato 2006/2007, da parte della Società A.C.D. Team S.Lucia Golosine, società impegnata nel Campionato Veneto di Promozione, con riguardo al calciatore Alessandro Marchetti, il cui tesseramento é stato perfezionato solo in data 10.2.2007; - rilevato che, dalla documentazione pervenuta, si evince che la Società ha utilizzato il predetto giocatore, privo di tesseramento, nelle seguenti gare : Tezze-S.Lucia Golosine (17.9.06), S.Lucia Golosine-Chiampo (24.9.06), Gabetti Valeggio-S.Lucia Golosine (1.10.06), S.Lucia Golosine–S.Martino Speme (8.10.06), Somma-S.Lucia Golosine (15.10.06), S.Lucia Golosine-Soave (22.10.06), Nova Gens-S.Lucia Golosine (29.10.06), S.Lucia Golosine-Arzignano (1.11.2006), Sona M.Mazza-S.Lucia Golosine (5/11/06), S.Lucia Golosine-Alba Primavera 19/11/06, S.Lucia Golosine-Legnago Salus (3.12.06), S.Lucia Golosine – Villafranca VR (17.12.06), S.Lucia Golosine-Tezze (7.1.07), S.Lucia Golosine-Gabetti Valeggio (21.1.07), S.Martino Speme-S.Lucia Golosine (28.1.07); - rilevato inoltre che con una lettera pervenuta alla Procura Federale in data 27 marzo u.s., la Società ACD Team S.Lucia Golosine ammetteva l’addebito, ritenendo che l’errore fosse da ricondurre a buona fede, avendo la Società ben 98 calciatori nei vari campionati e che non sussisteva alcun motivo ostativo all’impiego in modo regolamentare del Marchetti; - ritenuto che la condotta posta in essere integri gli estremi della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S. (doveri di lealtà, correttezza e probità) in relazione all’art. 39, comma 4° delle Norme Organizzative Interne Federali, per aver impiegato un calciatore prima della data di decorrenza del tesseramento, ascrivibile al Presidente della Società A.C.D. Team S.Lucia Golosine, Sig. Giampaolo Campedelli anche in riferimento all’art. 2, comma 1 del C.G.S. per le infrazioni addebitate alla propria Società; - ritenuto inoltre, che appare sanzionabile il comportamento dei Signori Olivieri Walter e Belligoli Ivano, i quali, nella qualità di dirigenti accompagnatori della Società A.C.D. Team S.Lucia Golosine, il primo per le gare del 17/9/06, 24/9/06; 1/10/06, 8/10/06, 15/10/06, 22/10/06, 1/11/06, 5/11/06, 19/11/06, 3/12/06, 17/12/06, 7/1/07, 21/1/07, 28/1/07; il secondo per la gara del 29/10/2006, hanno inserito nelle rispettive distinte redatte ex art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., il nominativo del calciatore Marchetti Alessandro, così permettendo allo stesso di prendere parte alle predette gare benché privo di tesseramento per la Società A.C.D. Team S.Lucia Golosine; - ritenuto infine che di tale condotta debba essere chiamata a rispondere anche la Società A.C.D. Team S.Lucia Golosine a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 2 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, nella violazione ascritta al proprio Presidente ed ai propri tesserati.” Radicato ritualmente il procedimento avanti alla C.D., alla riunione del 12/6/2007 comparivano tutti i soggetti deferiti, nonché il Sostituto Procuratore Dott. Salvatore Sciuto. Dopo gli interventi del Rappresentante della Procura, che ha esposto i capi d’accusa, nonché dei soggetti deferiti, assistiti dal legale, che si sono riportati agli argomenti esposti nelle memorie difensive, sono state rassegnate le seguenti conclusioni : - l’Avv. Sergio Puglisi Maraja – legale dell’ACD Team S.Lucia Golosine e del suo Presidente Campedelli G.Paolo – ha chiesto il proscioglimento delle parti da lui assistite o, che in estremo subordine, venga applicata il minimo della sanzione prevista; - l’Avv. Lino Maestrello – legale dei Dirigenti dell’ACD Team S.Lucia Golosine Walter Olivieri e Ivano Belligoli – ha chiesto il proscioglimento di suoi assistiti, nonché, in subordine, l’applicazione del minimo della sanzione prevista nella fattispecie; - il Sostituto Procuratore Dott. S.Sciuto, ha chiesto l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari a carico dei deferiti : al Sig. Campedelli Gimpaolo – Presidente ACD Team S.Lucia Golosine : inibizione per anni 1 al Sig. Oliveri Walter – Dirigente ACD Team S.Lucia Golosine : inibizione per anni 1 al Sig. Belligoli Ivano – Dirigente ACD Team S.Lucia Golosine : inibizione per anni 1 alla Società ACD Team S.Lucia Golosine : penalizzazione di n. 15 punti nella classifica del Campionato di Promozione della stagione 2006/07. La Commissione Disciplinare osserva I fatti oggetto d’addebito sono pacifici: il tesseramento del giocatore Alessandro Marchetti, in regime di svincolo, ebbe a scadere il 30.06.2006, ma non fu rinnovato dall’A.C.D. Team S. Lucia Golosine, che impiegò il calciatore, a quel punto non più tesserato, in quindici gare ufficiali del campionato di Promozione 2006/2007, depositando soltanto il 10.02.2007 nuova richiesta di tesseramento al Comitato Regionale Veneto. Codeste circostanze, oltre a constare documentalmente dalla segnalazione del Presidente del C.R.V., sono state ammesse dai soggetti deferiti, nelle memorie dimesse prima della riunione della C.D. del 12 giugno 2007 e nel corso della stessa. Occorre, pertanto, appurare se siano rinvenibili responsabilità disciplinari nella vicenda de qua. Reputa la Commissione che sussistano le violazioni rilevate dal Procuratore Federale. E’ precipuo dovere delle società affiliate alla F.I.G.C., invero, procedere al vaglio della posizione di ciascun giocatore, onde controllare che il medesimo si trovi nelle condizioni per partecipare legittimamente alle competizioni sportive; ciò comporta l’onere, costante ed imprescindibile, di verificare sia il suo valido tesseramento sia il suo positivo status disciplinare (assenza di squalifiche), costituendo essi i presupposti per l’utilizzazione in campo del calciatore. Uno dei principi immanenti dell’intero ordinamento sportivo, desumibile dalla portata degli artt. 1 e 12 C.G.S., difatti, è integrato dalla responsabilità delle società e dei loro tesserati nei riguardi del regolare svolgimento di tutte le manifestazioni calcistiche. Ne deriva che tanto il Presidente dell’A.C.D. Team S. Lucia Golosine, in prima battuta ed in generale, quanto i dirigenti accompagnatori della squadra, in occasione di ogni singola gara, erano tenuti ad accertare che anche il Marchetti, al pari degli altri giocatori, disponesse di valido titolo per disputare gli incontri di campionato. Titolo che, nel caso di specie, non esisteva, essendosi omesso, fino al 10.02.2007, di tesserare il Marchetti per la stagione 2006/2007, cosicché il suo impiego ha realizzato l’infrazione dell’art. 39, IV comma, N.O.I.F. Ciò posto, merita evidenziare come la condotta dei soggetti deferiti appaia connotata da mera e non gravissima negligenza. E’ assodato, in effetti, che l’A.C.D. Team S. Lucia Golosine abbia ricevuto, dal C.R.V., ben due tabulati dei propri giocatori, predisposti nell’aprile e nel luglio 2006, nei quali il Marchetti Alessandro non era stato indicato fra gli atleti in scadenza di tesseramento, a differenza d’altri inseriti nei medesimi elenchi (vedansi gli allegati 1-2 alle memorie difensive dei prevenuti). In sostanza, dalla lettura di tali tabulati non emergeva la necessità di ritesserare per la stagione 2006/2007 il calciatore in parola. Palese si configura l’affidamento ingenerato nella società e nei suoi dirigenti da siffatti documenti, attesa la provenienza degli stessi. Proprio in virtù di questo affidamento va considerata fondata la tesi dei deferiti, secondo cui in buona fede ritennero di non dover provvedere al ritesseramento del Marchetti e, conseguentemente, di poterlo utilizzare nel torneo di competenza. I tabulati erronei sono certamente suscettibili d’averli indotti ad un’inesatta rappresentazione della realtà. L’errore de quo, tuttavia, non scrimina completamente né il Presidente Campedelli né i suoi collaboratori Olivieri e Belligoli, lasciando permanere una, seppur ridotta, loro responsabilità per colpa. E’ indubbio, pervero, che l’esercizio della peculiare diligenza, qual è quella dianzi individuata, richiesta dall’ordinamento sportivo a coloro che siano preposti al rispetto delle norme dirette al valido svolgimento delle competizioni ufficiali della F.I.G.C., avrebbe imposto ai deferiti di verificare egualmente e direttamente l’effettiva posizione del giocatore Marchetti, così scoprendone la mancanza di tesseramento per il 2006/2007. L’errore in cui essi sono incorsi, dunque, non era invincibile, ma superabile. Il che appunto attenua grandemente, ma non elimina le violazioni ascritte, nel senso che, tra i doveri fondamentali di cui all’art. 1 C.G.S., queste ultime non hanno interessato la lealtà e la probità, ma soltanto la correttezza, con riferimento limitato, peraltro, all’art. 39, IV comma, N.O.I.F.. Il significato letterale di “corretto”, infatti, è “privo di errori” od anche “esente da difetti”, talché quel che il Codice di Giustizia sportiva prescrive agli associati è l’agire ponendosi in condizione di non violare le regole, facendo uso, quindi, anche di una prudenza e di un’attenzione superiori a quelle ordinarie. Così accertate e nel contempo delimitate le responsabilità del Presidente Campedelli e dei Signori Olivieri e Belligoli, nonché, per l’effetto, dell’A.C.D. Team S. Lucia Golosine, che risponde dell’operato del suo Presidente e degli altri dirigenti, ex art. 2, IV comma, C.G.S., restano da valutare le sanzioni applicabili. Ritiene questa Commissione preliminarmente di dover tenere debito conto, a livello di attenuante, pure della condotta sia extraprocessuale sia giudiziale tenuta da tutti i soggetti deferiti. Già con la missiva di data 21.03.2007 (affoliazione 17/35 del fascicolo della Procura), indirizzata alla Procura Federale ed al C.R.V., l’A.C.D. Team S. Lucia Golosine ha riconosciuto l’accaduto, rappresentato il proprio rammarico, esposto con moderazione le proprie difese, basandole esclusivamente sulla bona fides provocata dai tabulati; tale positivo e conciliante atteggiamento è stato poi riproposto in sede di dibattimento avanti a questo Collegio. Né va trascurato che la C.D. ha direttamente constatato come, a fronte del reclamo presentato dall’U.S. Soave avverso la regolarità della gara Soave – Team S. Lucia Golosine dell’11.02.2007, quest’ultima non abbia esercitato alcuna forma di resistenza nel relativo giudizio, quale controinteressata, rimettendosi incondizionatamente alla decisione della Giustizia Sportiva. In questo specifico quadro di riferimento, valutate altresì le minori responsabilità dei dirigenti accompagnatori, in ispecie del Signor Belligoli (attivo in una sola gara che vide impiegato il Marchetti), la C.D. reputa adeguata la sanzione dell’inibizione per mesi quattro nei confronti del Presidente Signor Giampaolo Campedelli, per mesi due nei confronti del Signor Walter Olivieri, per mesi uno nei confronti del Signor Ivano Belligoli. In ordine alla misura della sanzione da irrogarsi all’A.C.D. Team S. Lucia Golosine, rileva il Collegio che la richiesta dalla Procura Federale – quindici punti di penalizzazione, id est un punto per ogni gara in cui è stato impiegato il calciatore Marchetti -, risulta incondivisibile. Essa, pervero, appare espressione di un criterio rigido, che non considera la specificità del caso che qui occupa. La Commissione, considerati tutti i fattori rilevanti della situazione de qua, in particolare l’affidamento provocato alla società dai tabulati, l’apprezzabile condotta preprocessuale e giudiziale da essa tenuta e considerato il proprio specifico e recente precedente relativo alla decisione pubblicata nel C.U. del C.R.V. n. 53 del 27/4/2007 al punto 4.2.1., giudica dunque congrue le sanzioni della penalizzazione di tre punti nella classifica 2006/2007 del campionato di Promozione e dell’ammenda di Euro 1.500,00. P. Q. M. La Commissione Disciplinare, rigettata ogni contraria domanda, eccezione od istanza, così statuisce: Ritenuto responsabile il Signor Campedelli Giampaolo della condotta ascrittagli nell’atto di deferimento del Procuratore Federale di data 17.05.2007, gli applica la sanzione dell’inibizione di cui all’art. 14, I comma, lettera e) C.G.S. per mesi quattro. Ritenuto responsabile il Signor Olivieri Walter della condotta ascrittagli nell’atto di deferimento del Procuratore Federale di data 17.05.2007, gli applica la sanzione dell’inibizione di cui all’art. 14, I comma, lettera e) C.G.S. per mesi due. Ritenuto responsabile il Signor Belligoli Ivano della condotta ascrittagli nell’atto di deferimento del Procuratore Federale di data 17.05.2007, gli applica la sanzione dell’inibizione di cui all’art. 14, I comma, lettera e) C.G.S. per mesi uno. Ritenuta la società A.C.D. Team S. Lucia Golosine responsabile della violazione ascrittale ex art. 2, IV comma, C.G.S. nell’atto di deferimento del Procuratore Federale di data 17.05.2007, le commina le sanzioni della penalizzazione di tre punti nella classifica del Campionato di Promozione 2006/2007, di cui all’art. 13, I comma, lettera f) C.G.S., e dell’ammenda di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), di cui all’art. 13, I comma, lettera b) C.G.S..
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