COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 29 Giugno 2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : del Sig. Adriano SIMONATO – Calciatore attualmente svincolato del Sig. Franco CALLEGARO – Presidente della Società Polisportiva Pionca dei Sigg.ri Bruno MENEGHELLO, Lino STEFANELLO e Paolo CALLEGARO – Dirigenti Pol. Pionca della Società Polisportiva Pionca ASD

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 29 Giugno 2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : del Sig. Adriano SIMONATO - Calciatore attualmente svincolato del Sig. Franco CALLEGARO – Presidente della Società Polisportiva Pionca dei Sigg.ri Bruno MENEGHELLO, Lino STEFANELLO e Paolo CALLEGARO – Dirigenti Pol. Pionca della Società Polisportiva Pionca ASD Il Procuratore federale, con atto del 5/6/2007, ha deferito dinnanzi alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto i seguenti Soggetti : il Sig. Adriano SIMONATO, calciatore attualmente svincolato per rispondere della violazione di cui all’art. 1,1° comma del C.G.S., in relazione agli artt. 6,1° comma e 13 dello Statuto Federale previgente per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché per violazione della normativa federale richiamata in materia di tesseramento, per aver disputato nella stagione sportiva 2006/2007 n. 25 gare nelle file della Società Polisportiva Pionca senza averne titolo perché non tesserato, come descritto nell’atto di deferimento; il Sig. Franco CALLEGARO – Presidente della Società Polisportiva Pionca per rispondere della violazione di cui all’art.1,1° comma e art. 2,1° comma del C.G.S, in relazione agli artt., 6,1° comma e 13 dello Statuto Federale previgente per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché per la normativa federale richiamata in materia di tesseramento, per aver consentito che un calciatore non tesserato fosse impiegato dalla propria società in occasione di 25 gare di campionato; i Signori : Bruno MENEGHELLO, Lino STEFANELLO e Paolo CALLEGARO della violazione di cui all’art. 1,1° comma del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 6,1° comma e 13 dello Statuto Federale previgente per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché per violazione della normativa federale richiamata in materia di tesseramento, per aver sottoscritto alcune distinte gara in cui dichiaravano che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle gare sotto la responsabilità delle Società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Adriano Simonato non ne avesse titolo; la Società Polisportiva Pionca ASD per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 2,4° comma del C.G.S.,nelle violazioni ascritte al proprio Presidente e ai propri Dirigenti. Il deferimento è scaturito dai seguenti avvenimenti rilevati dal Procuratore Federale che qui di seguito si trascrivono: “- esaminata la documentazione relativa alla denuncia del 02.05.2007 inviata dalla società G.S. CASONE al Presidente del Comitato Regionale Veneto, in cui si paventa la partecipazione irregolare del calciatore Adriano SIMONATO da parte della società POLISPORTIVA PIONCA in occasione di numerose gare del Campionato di Seconda Categoria – Girone “I” nel corso della stagione 2006/2007; - rilevato, dall’esame della suddetta documentazione, che il calciatore Adriano SIMONATO, svincolato dalla POLISPORTIVA PIONCA il 01.07.2006, dopo detta gara, sarebbe stato comunque impiegato da tale compagine in posizione irregolare, perché non più tesserato, in occasione di 25 gare di campionato, e nello specifico nelle partite contro: la Unione Cadoneghe del 17.09.2006; la Salboro del 24.09.2006; la Sacra Famiglia del 01.10.2006; la Murialdina del 08.10.2006; il S. Agostine del 15.10.2006; la Polisportiva Corte del 01.11.2006; il Pellestrina del 15.11.12006; la Arzergrande del 12.11.2006; il Mellaredo del 19.11.2006; il Vigonza del 26.11.2006; il C. Colombo del 03.12.2006; il Casone del 10.12.2006; la Santangiolese del 17.12.2006; la Unione Cadoneghe del 07.01.2007; il Salboro del 14.01.2007; la Sacra Famiglia del 21.01.2007; la Murialdina del 28.01.2007; la S. Agostino del 25.02.2007; la Union Volta Roncaglia del 11.02.2007; la Polisportiva Rio del 18.02.2007; la Polisportiva Corte del 04.03.2007; il Pellestrina del 11.03.2007; il Mellaredo del 25.03.2007; il Casone del 22.04.2007; la Santangiolese del 29.04.2007; - rilevato, come si evince dalla documentazione in atti, che il nominativo del SIMONATO venne ogni volta inserito nell’elenco in distinta delle partite in questione; - rilevato che, nelle relative distinte, la specifica dichiarazione di regolare tesseramento dei giocatori risulta firmata, quale dirigente accompagnatore ufficiale, dal signor Bruno MENEGHELLO, ad eccezione che per le partite del 24.09.2006 e del 29.04.2007, nelle quali svolsero tale funzione rispettivamente il signor Lino STEFANELLO ed il signor Paolo CALLEGARO; - considerato che i sopramenzionati dirigenti accompagnatori con le sottoscrizioni delle liste gara richiamate dichiaravano che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti; - ritenuto che in tale violazione ha concorso anche il signor Franco CALLEGARO quale Presidente della POLISPORTIVA PIONCA perché, sia per dimensioni della società da lui presieduta, sia per il rapporto di immedesimazione organica del medesimo Presidente, sia ai sensi dell’art. 2, comma 1, del C.G.S., non poteva non essere a conoscenza delle vicende relative al tesseramento dei propri calciatori; - ritenuto che l’avvenuto utilizzo di un calciatore non tesserato abbia integrato la violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall’art. 1, comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 6, comma 1, e 13 (affiliazione e tesseramento) dello Statuto Federale previgente, ascrivibile ai signori Franco CALLEGARO, Bruno MENEGHELLO, Lino STEFANELLO e Paolo CALLEGARO, rispettivamente il primo Presidente e gli altri dirigenti della società POLISPORTIVA PIONCA, nonché a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ala società POLISPORTIVA PIONCA, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del C.G.S. - ritenuto che l’appartenenza del signor SIMONATO alla categoria dei calciatori non lo esimeva dal rispetto di tutte le norme federali, a prescindere dalla qualifica di tesserato nello specifico momento di commissione dei fatti contestati, e che, pertanto, lo stesso debba essere chiamato a rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.” Radicato ritualmente il procedimento avanti alla C.D., alla riunione del 26/6/2007 comparivano tutti i soggetti deferiti, nonché il Sostituto Procuratore dottor Salvatore Sciuto. Dopo gli interventi del Rappresentante della Procura, che ha esposto i capi d’accusa, nonché dei soggetti deferiti che si sono riportati agli argomenti esposti nelle memorie difensive, sono state rassegnate le seguenti conclusioni: - il Sostituto Procuratore dottor S. Sciuto chiede i seguenti provvedimenti disciplinari a carico dei deferiti: Adriano SIMONATO, calciatore attualmente svincolato: squalifica ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. g), del Codice di Giustizia Sportiva per mesi 6; Franco CALLEGARO, Presidente della società POLISPORTIVA PIONCA: inibizione ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. e), del Codice di Giustizia Sportiva, per anni 1; Bruno MENEGHELLO, dirigente della società POLISPORTIVA PIONCA: inibizione ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. e), del Codice di Giustizia Sportiva, per mesi 6; Lino STEFANELLO, dirigente della società POLISPORTIVA PIONCA, inibizione ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. e), del Codice di Giustizia Sportiva, per mesi 1; Paolo CALLEGARO, dirigente della società POLISPORTIVA PIONCA, inibizione ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. e), del Codice di Giustizia Sportiva, per mesi 1; la società POLISPORTIVA PIONCA: penalizzazione ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva di punti 17 ed ammenda ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva di euro 1.000,00, da scontarsi nella stagione sportiva 2006/2007, dal momento che le sanzioni debbono avere carattere afflittivo. Se non dovessero produrre tale effetto, diventerebbero inefficaci. In tale ipotesi le sanzioni verrebbero richieste per il campionato successivo al fine di salvaguardare il principio dell’afflittività. In via subordinata, chiede la penalizzazione di 15 punti da scontarsi nella stagione 2007/2008. La Commissione Disciplinare osserva : I fatti oggetto del deferimento sono assolutamente pacifici e, del resto, nemmeno contestati dalla società deferita: il tesseramento del giocatore Adriano Simonato, in regime di svincolo, ebbe a scadere il 30.06.2006, ma non venne rinnovato dalla società Polisportiva Pionca che, nella stagione sportiva 2006/2007, impiegò il predetto calciatore -a quel punto, non più tesserato-, in venticinque gare ufficiali del campionato di Seconda Categoria, Girone “I”, senza mai regolarizzare la posizione del calciatore. Per quanto riguarda la posizione del giocatore, questi ha iniziato e concluso la stagione con la Polisportiva Pionca (con la quale, per il vero, risultava tesserato per parte della stagione precedente), senza mai presentare la richiesta di tesseramento. Tali circostanze, che emergono dalla documentazione acquisita nel fascicolo del procedimento, sono state “candidamente” ammesse dai soggetti deferiti. A questo punto, si tratta di accertare se ai soggetti deferiti siano effettivamente ascrivibili le responsabilità disciplinari previste nelle norme del Codice di Giustizia Sportiva e dello Statuto Federale previgente, così come descritte nei vari capi d’imputazione cui si è già fatto ampio cenno. La Commissione non può non ritenere sussistenti le violazioni rilevate dal Procuratore Federale. Innanzitutto, va opportunamente segnalato come, tra i principali doveri facenti capo alle società sportive affiliate alla F.I.G.C., vi sia quello di controllare approfonditamente la posizione di ogni singolo calciatore appartenente (o presunto appartenente) alla società, sia sotto il profilo del suo regolare e valido tesseramento sia sotto il profilo disciplinare (assenza di squalifiche da scontare), in maniera tale da garantire che la sua partecipazione alla gara sia pienamente legittima. Il più volte richiamato principio di lealtà, correttezza e probità, che è senza dubbio uno dei principi cardine di tutto l’ordinamento sportivo, impone precipuamente a società, tesserati e dirigenti di rispettare tutte le regole sancite nel Codice di Giustizia Sportiva (oltre a quelle contenute nello Statuto Federale e nelle N.O.I.F.), in maniera tale che tutte le gare vengano disputate in maniera regolare. Per ovvia conseguenza, la società che abbia fatto partecipare ad una gara un calciatore in posizione irregolare si è resa responsabile della violazione degli artt. 1 e 12 C.G.S.. Tornando al caso de quo, e cominciando dalla posizione della società, del suo Presidente e dei suoi Dirigenti, nessuno dei soggetti citati ha effettivamente verificato che il Simonato, al pari di tutti gli altri giocatori, fosse in posizione regolare, incorrendo in questo modo anche nella violazione dell’art. 39, IV° comma, N.O.I.F.. Per quanto riguarda, invece, il calciatore Simonato, è chiaro come anch’egli fosse tenuto alla conoscenza ed al rispetto di tutte le norme dell’ordinamento sportivo, ivi comprese quelle che disciplinano il tesseramento e, quindi, anche il Simonato deve essere ritenuto responsabile delle violazioni a lui ascritte. In verità, dalla documentazione acquisita agli atti, dalle dichiarazioni rese dagli interessati e dalla condotta extraprocessuale e giudiziale degli stessi risulta evidente come le violazioni al Codice di Giustizia Sportiva non siano state commesse volontariamente, né tantomeno con l’intento di voler influire sul regolare svolgimento del Campionato di appartenenza. D’altro canto, non si può non ritenere responsabili tutti i soggetti deferiti di altrettante condotte negligenti, negligenza peraltro attenuata dalle circostanze che si andranno di seguito ad evidenziare. Innanzitutto, il Pionca -che ha vinto il Girone “I” del Campionato di Seconda Categoria- ha concluso il campionato al primo posto con 15 punti di scarto sulla seconda in classifica. In realtà, grazie al divario accumulato sulle dirette inseguitrici, il Pionca aveva già vinto il Campionato con quattro giornate d’anticipo rispetto alla sua conclusione. Ebbene, se la società ed i suoi dirigenti avessero voluto fare -come si suol dire- i “furbi”, una volta certi della promozione in Prima Categoria, non avrebbero di sicuro impiegato il giocatore Simonato ed avrebbero quantomeno cercato di dare meno nell’occhio, evitando di incrementare le gare irregolari (ma dall’esito oramai ininfluente per la classifica) disputate dal calciatore non tesserato. Invece, visto che Adriano Simonato ha continuato a giocare normalmente -seppur irregolarmente (!)- tutte le giornate del Campionato fino alla conclusione, è chiaro che società, Presidente, dirigenti e calciatore non erano consci della illegittimità della loro condotta. In secondo luogo, dal certificato medico acquisito agli atti, risulta che Adriano Simonato è stato regolarmente sottoposto a visita medica per lo svolgimento dell’attività agonistica, come è stato fatto per tutti gli altri giocatori regolarmente tesserati con il Pionca. Ed ancora: dalla documentazione messa a disposizione dal Comitato risulta che Adriano Simonato ha scontato “regolarmente” anche alcuni turni di squalifica, come fosse un giocatore validamente tesserato. Infine, un ultimo particolare: Adriano Simonato ottenne lo svincolo ai sensi dell’art. 32 bis N.O.I.F. al termine della stagione sportiva 2004/2005, ma venne tesserato per la prima volta dal Pionca nel corso della stagione sportiva successiva (e precisamente il 17/12/2005), trascurando di informare il Presidente ed i dirigenti di aver già ottenuto lo svincolo ai sensi dell’art. 32 bis N.O.I.F. e che, quindi, al termine della stagione 2005/2006 sarebbe risultato automaticamente svincolato anche dal Pionca. D’altro canto, occorre dire che il calciatore, pur avendo ammesso di non aver informato la Polisportiva Pionca dello svincolo chiesto ed ottenuto ai sensi dell’art. 32 bis N.O.I.F., ha probabilmente peccato d’inesperienza, ritenendo in buona fede che non fosse suo preciso obbligo notiziare in tal senso la società. Ritiene, pertanto, questa Commissione che le condotte illegittime dei soggetti deferiti vadano senz’altro sanzionate. Peraltro, anche per ragioni di equità (considerato soprattutto il proprio precedente specifico, relativo alla decisione pubblicata nel Com.Uff. del C.R.Veneto n.53 del 27/4/2007 al punto 4.2.1.), ritiene di non poter accogliere le conclusioni del Procuratore Federale. Invero, la richiesta di penalizzazione di 17 punti (od, in alternativa, 15 punti da scontarsi nella stagione sportiva 2007/2008) non tiene nella giusta considerazione il caso specifico e, principalmente, non tiene conto della buona fede dimostrata da tutti i soggetti deferiti. Pertanto, per quanto riguarda la Polisportiva Pionca, si ritiene equo e congruo applicare la sanzione della penalizzazione di cinque punti e l’ammenda di 1.000,00 euro. Inoltre, questa Commissione ritiene che le sanzioni vadano scontate nella stagione sportiva 2006/2007. Per quanto riguarda la posizione di Adriano Simonato, ritiene congrua la squalifica di mesi quattro. Passando, infine, al Presidente ed ai dirigenti della Polisportiva Pionca, per i signori Franco Callegaro (Presidente) e Bruno Meneghello (dirigente) si reputa congrua la sanzione dell’inibizione per mesi due, mentre per i signori Lino Stefanello e Paolo Callegaro la sanzione dell’inibizione per mesi uno. P.Q.M. La Commissione Disciplinare, rigettata ogni contraria domanda, eccezione od istanza, così statuisce: Ritenuto responsabile il signor Simonato Adriano della condotta ascrittagli nell’atto di deferimento del Procuratore Federale in data 05/06/2007, gli applica la sazione della squalifica di cui all’art. 14, comma 1, lett. g), C.G.S. per mesi quattro; Ritenuti responsabili i signori Callegaro Franco e Meneghello Bruno della condotta loro ascritta nell’atto di deferimento del Procuratore Federale in data 05/06/2007, gli applica la sanzione dell’inibizione di cui all’art. 14, comma 1, lett. e) per mesi due; Ritenuti responsabili i signori Stefanello Lino e Callegaro Paolo della condotta loro ascritta nell’atto di deferimento del Procuratore Federale in data 05/06/2007, gli applica la sanzione dell’inibizione di cui all’art. 14, comma 1, lett. e) per mesi uno; Ritenuta la società Polisportiva Pionca responsabile della violazione dell’art. 2, comma 4, del C.G.S. ascrittale nell’atto di deferimento del Procuratore Federale in data 05/06/2007, le commina le sanzioni della penalizzazione di cinque punti nella classifica del Campionato di Seconda Categoria 2006/2007, di cui all’art. 13, comma 1, lettera f), C.G.S. e l’ammenda di euro 1.000,00 (mille/00), di cui all’art. 13, comma 1, lett. b) C.G.S..
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