COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 17 del 12 Settembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.6. RICORSO SIG. MAGNANO LUCA – PRESIDENTE POL. S. GIOVANNI BATTISTA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 68 del 13/6/2007 – Inibizione sino al 26/5/2011 – Torneo Internazionale “Coppa Clodia” – Categoria Juniores
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 17 del 12 Settembre 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
7.2.6. RICORSO SIG. MAGNANO LUCA – PRESIDENTE POL. S. GIOVANNI BATTISTA
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 68 del 13/6/2007
– Inibizione sino al 26/5/2011 – Torneo Internazionale “Coppa Clodia” – Categoria Juniores
La C.D. scioglie la riserva di cui al Comunicato Ufficiale del C.R.V. n. 70 del 29/6/2007 punto 3.2.4.
Si ricorda che il Dirigente-Presidente della Pol. San Giovanni Battista Sig. Magnano Luca ha presentato ricorso avverso
la delibera del Giudice del Comitato Regionale Veneto, pubblicata con il Comunicato n. 68 del 13/6/2007, con la quale gli
infliggeva il provvedimento della sanzione dell’inibizione sino al 26/5/2011, per le motivazioni già ampiamente illustrate
nel precitato C.U. n. 70.
La Commissione Disciplinare
preliminarmente, ha riunito in un unico giudizio i reclami avanzati :
- dalla Società Pol. S.Giovanni Battista
- dal Sig. Magnano Luca – Presidente Pol. S.Giovanni Battista
letti i ricorsi proposti dai soggetti in epigrafe,
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
sentiti i Signori Penzo Franco e Magnano Luca (rispettivamente Vice Presidente e Presidente della Pol. S.Giovanni
Battista);
sentito l’arbitro che ha confermato quanto esposto sul suo referto di gara, meglio specificando il contesto e la dinamica
dei fatti;
ritenuto, che da tali precisazioni si desume che il comportamento del Sig. Magnano, pur connotato da un particolare e
reiterato atteggiamento aggressivo e minaccioso, si é esaurito in ripetute e violente spinte al direttore di gara;
constatato che quanto sopra consente di ridefinire il profilo sanzionatorio della vicenda nell’ambito di una squalifica che si
ritiene equo ridurre a tutto il 31/12/2009
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di parzialmente accogliere i ricorsi presentati dalla Società Pol. S.Giovanni Battista e dal Sig. Magnano Luca;
• di ridurre al 31/12/2009 l’inibizione a carico del Sig. Magnano Luca (Presidente S.Giovanni Battista).
• Le tasse reclamo non sono state versate.
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