COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 17 del 12 Settembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.6. RICORSO SIG. MAGNANO LUCA – PRESIDENTE POL. S. GIOVANNI BATTISTA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 68 del 13/6/2007 – Inibizione sino al 26/5/2011 – Torneo Internazionale “Coppa Clodia” – Categoria Juniores

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 17 del 12 Settembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.6. RICORSO SIG. MAGNANO LUCA – PRESIDENTE POL. S. GIOVANNI BATTISTA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 68 del 13/6/2007 – Inibizione sino al 26/5/2011 – Torneo Internazionale “Coppa Clodia” – Categoria Juniores La C.D. scioglie la riserva di cui al Comunicato Ufficiale del C.R.V. n. 70 del 29/6/2007 punto 3.2.4. Si ricorda che il Dirigente-Presidente della Pol. San Giovanni Battista Sig. Magnano Luca ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice del Comitato Regionale Veneto, pubblicata con il Comunicato n. 68 del 13/6/2007, con la quale gli infliggeva il provvedimento della sanzione dell’inibizione sino al 26/5/2011, per le motivazioni già ampiamente illustrate nel precitato C.U. n. 70. La Commissione Disciplinare preliminarmente, ha riunito in un unico giudizio i reclami avanzati : - dalla Società Pol. S.Giovanni Battista - dal Sig. Magnano Luca – Presidente Pol. S.Giovanni Battista letti i ricorsi proposti dai soggetti in epigrafe, esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentiti i Signori Penzo Franco e Magnano Luca (rispettivamente Vice Presidente e Presidente della Pol. S.Giovanni Battista); sentito l’arbitro che ha confermato quanto esposto sul suo referto di gara, meglio specificando il contesto e la dinamica dei fatti; ritenuto, che da tali precisazioni si desume che il comportamento del Sig. Magnano, pur connotato da un particolare e reiterato atteggiamento aggressivo e minaccioso, si é esaurito in ripetute e violente spinte al direttore di gara; constatato che quanto sopra consente di ridefinire il profilo sanzionatorio della vicenda nell’ambito di una squalifica che si ritiene equo ridurre a tutto il 31/12/2009 P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di parzialmente accogliere i ricorsi presentati dalla Società Pol. S.Giovanni Battista e dal Sig. Magnano Luca; • di ridurre al 31/12/2009 l’inibizione a carico del Sig. Magnano Luca (Presidente S.Giovanni Battista). • Le tasse reclamo non sono state versate.
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