COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 27 Settembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.4. RECLAMO U.S. R.E.A.L. PADOVA Avverso regolarità gara R.E.A.L. Padova – Murialdina S.Pio X del16/9/2007 – Campionato 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 27 Settembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.4. RECLAMO U.S. R.E.A.L. PADOVA Avverso regolarità gara R.E.A.L. Padova – Murialdina S.Pio X del16/9/2007 – Campionato 3^ Categoria La Società U.S. R.E.A.L. Padova ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila della squadra Murialdina S.Pio X, del giocatore Chiabrera Gabriele perché squalificato. La Commissione Disciplinare Territoriale visti gli atti ufficiali di gara; esperite le rituali indagini, dalle quali é risultato che nei confronti del giocatore Chiabrera Gabriele (Murialdina S. Pio X) sono stati assunti, in seguito ad incontri relativi al Campionato Juniores Provinciale 2006/2007, i seguenti provvedimenti disciplinari : - una giornata di squalifica per aver raggiunto il numero di 4 ammonizioni, dopo la gara del 8/4/2007; - due giornate di squalifica a seguito di espulsione relativa alla gara del 21/4/2007 secondo quanto pubblicato nel Com. Uff. n.41, pagina n. 846, del 26/4/2007 del Comitato Provinciale di Padova; tenuto conto che il calciatore Chiabrera Gabriele (nato il 5/2/1986), nella nuova stagione sportiva 2007/2008 non rientra più nella Categoria Juniores avendo superato l’età consentita a partecipare a tale Campionato; appare evidente quindi che le citate sanzioni disciplinari pendenti, a carico del calciatore in questione, devono essere scontate in occasione di gare del Campionato di 3^ Categoria della stagione sportiva 2007/2008, cui prende parte la Società Murialdina S. Pio x (v. art. 22, comma 6 del C.G.S.); accertata, alla luce di quanto sopra, l’irregolarità della partecipazione del giocatore Chiabrera Gabriele alla partita oggetto del reclamo; constatato infine, che la Società Murialdina S. Pio X non ha presentato controdeduzione alcuna P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di accogliere il reclamo avanzato dall’U.S. R.E.A.L. Padova; • di porre a carico dell’A.C. Murialdina S. Pio X il disposto di cui all’art. 17, 5° comma del C.G.S. che prevede la sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe, che viene omologata come segue : R.E.A.L. Padova – Murialdina S.Pio X 3 - 0; • di infliggere a carico dell’A.C. Murialdina S.Pio X la sanzione dell’ammenda di € 55,00, per aver impiegato in gara ufficiale un giocatore squalificato; • di squalificare, in base all’art. 22,3° comma, ultimo capoverso del C.G.S, il calciatore Chiabrera Gabriele (Murialdina S. Pio X) per una ulteriore giornata di gara. La tassa reclamo non è stata versata.
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