COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 27 Settembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.6. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL C.R. VENETO nei confronti : • del Sig. Luca GORGI (all’epoca dei fatti calciatore A.C. Fratte) • della Società A.C. FRATTE

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 27 Settembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.6. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL C.R. VENETO nei confronti : • del Sig. Luca GORGI (all’epoca dei fatti calciatore A.C. Fratte) • della Società A.C. FRATTE Il Presidente del C.R. Veneto, con atto del 13 Giugno 2007, ha deferito dinnanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto i seguenti Soggetti : • il Sig. Luca GORGI - all’epoca dei fatti calciatore A.C. Fratte per violazione dell’art. 27 dello Statuto Federale per aver adito le vie legali senza preventiva autorizzazione e nello specifico per aver presentato querela contro il calciatore Olivetto Daniele (Soc. Galliera) • la Società A.C. FRATTE per responsabilità oggettiva, come disposto dall’art. 2, comma 3 del C.G.S. Radicato ritualmente il procedimento avanti la C.D.T. ,alla riunione del 25/9/2007 sono intervenuti : • il Sig. Luca GORGI - all’epoca dei fatti calciatore A.C. Fratte; • la Società Fratte – rappresentata dal Sig. Geron Paolo, munito di delega - assistito dal legale Dott. Devis Ceccato. In esito al dibattimento ed ai dati probatori acquisiti é risultato pacificamente confermata la violazione ascritta al calciatore Gorgi Luca. Deve viceversa escludersi qualsivoglia responsabilità in capo alla Società A.C. Fratte, essendo risultato che essa ignorava l’iniziativa autonomamente intrapresa dal suo tesserato e che, una volta a conoscenza dell’episodio, ha fatto quanto le era possibile per far desistere il Gorgi dalla sua azione e, non avendo ottenuto risultato alcuno, lo ha messo addirittura “fuori rosa” P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale delibera a) di comminare a carico del giocatore Gorgi Luca la squalifica per mesi sei; b) di assolvere la Società A.C. Fratte.
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