COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 3 Ottobre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare : 8.2.1. RECLAMO A.C. GABETTI VALEGGIO Avverso regolarità gara Gabetti Valeggio – Pescantina S. Lorenzo del 23/9/2007 – Campionato 1^ Categ
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 3 Ottobre 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
:
8.2.1. RECLAMO A.C. GABETTI VALEGGIO
Avverso regolarità gara Gabetti Valeggio – Pescantina S. Lorenzo del 23/9/2007 – Campionato 1^ Categ
La Società A.C. Gabetti Valeggio ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare
partecipazione, nelle fila della squadra Pescantina S.Lorenzo, del giocatore Zampini Devis perché squalificato.
la Commissione Disciplinare Territoriale
visti gli atti ufficiali di gara;
esperite le rituali indagini, dalle quali é risultato :
- che il giocatore Zampini Devis è stato squalificato per una giornata di gara, a seguito di espulsione nell’incontro di
Semifinale del Campionato di 2^ Categoria del 20/5/2007, della stagione 2006/2007, secondo quanto pubblicato nel
Com. Uff. n.61 (pag. 1086) del 22/5/2007 del C.R. Veneto;
- che nonostante il provvedimento di squalifica pendente a suo carico, il predetto calciatore prendeva parte alla gara di
1^ Categoria del 16/9/2007, in violazione del disposto di cui all’art. 22,comma 6 del C.G.S.;
- che, conseguentemente, lo Zampini, non avendo scontato la squalifica a suo carico, non poteva essere impiegato
nemmeno in occasione della gara del 23/9/2007;
accertata, alla luce di quanto sopra, l’irregolarità della partecipazione del giocatore alla partita oggetto del reclamo;
constatato infine, che l’A.C. Pescantina S.Lorenzo non ha presentato controdeduzione alcuna
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale
Delibera
- di accogliere il reclamo avanzato dall’A.C. Gabetti Valeggio;
- di porre a carico dell’A.S.D. Pescantina S.Lorenzo il disposto di cui all’art. 17, 5° comma, lettera a) del C.G.S. che
prevede la sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe, che viene omologata come segue : Gabetti Valeggio
– Pescantina S.Lorenzo 3 - 0;
- di infliggere a carico A.S.D. Pescantina S.Lorenzo la sanzione dell’ammenda di € 55,00, per aver impiegato in gara
ufficiale un giocatore squalificato;
- di squalificare, in base all’art. 22,3° comma, ultimo capoverso del C.G.S., il calciatore Zampini Devis (Pescantina
S.Lorenzo) per un’ulteriore giornata di gara.
La tassa reclamo non è stata versata.
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