COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 3 Ottobre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 8.2.2. RECLAMO U.S.D. SOAVE Avverso regolarità gara Scledum 93 – Soave del 15/9/2007 – Campionato Juniores Regionale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/20088 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 3 Ottobre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 8.2.2. RECLAMO U.S.D. SOAVE Avverso regolarità gara Scledum 93 – Soave del 15/9/2007 – Campionato Juniores Regionale La Società U.S.D. Soave ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila della squadra Scledum 93, del giocatore Manea Antonio, perché squalificato. La Commissione Disciplinare Territoriale visti gli atti ufficiali di gara; esperite le rituali indagini, dalle quali é risultato che il giocatore Manea Antonio (Scledum 93) è stato squalificato per una giornata di gara, a seguito di espulsione avvenuta in occasione di un incontro della fase finale del Campionato Juniores Regionale 2006/2007 denominata “Trofeo R. Tizian”, secondo quanto pubblicato nel Com. Uff. n.52 (pag. n. 979) del 24/4/2007 del C.R. Veneto; lette le controdeduzioni fatte pervenire dall’A.C. Scledum 93; osserva la Commissione : - in primo luogo, che irrilevante pare l’omissione, nell’elenco riportante i nominativi dei giocatori squalificati al termine della stagione sportiva 2006/2007, del giocatore Manea Antonio, rivestendo tale pubblicazione carattere meramente informativo, come peraltro ben specificato nello stesso C.U. n. 3 del 19/7/2007 punto 2.1.5.; - in secondo luogo, il cosiddetto “Trofeo R.Tizian” altro non é che la fase finale del Campionato Juniores, tesa ad individuare la Società vincente di Categoria per la regione, la quale avrà perciò diritto a partecipare alla fase finale nazionale; - pertanto il Trofeo “R.Tizian”, essendo in tutto equiparabile alle fasi finali dei Campionati di Categoria, non può essere considerato, al di là della denominazione, come un torneo autonomo alla stregua delle varie Coppe regionali; 22/290 appare evidente, quindi, che la sanzione disciplinare pendente a carico del calciatore Manea Antonio, doveva essere scontata in occasione del primo incontro del Campionato Juniores Regionale della stagione sportiva 2007/2008, cui partecipa la Società Scledum 93; accertata, alla luce di quanto sopra, l’irregolarità della partecipazione del giocatore Manea Antonio alla partita oggetto del reclamo P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale Delibera • di accogliere il reclamo avanzato dall’U.S.D. Soave; • di porre a carico dell’ASD C. Scledum 93 il disposto di cui all’art. 17, 5° comma, lettera a) del C.G.S. che prevede la sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe, che viene omologata come segue : Scledum 93 - Soave 0 - 3; • di infliggere a carico dell’ ASD C. Scledum 93 la sanzione dell’ammenda di € 55,00, per aver impiegato in gara ufficiale un giocatore squalificato; • di squalificare, in base all’art. 22,3° comma, ultimo capoverso del C.G.S, il calciatore Manea Antonio (ASD C. Scledum 93) per una ulteriore giornata di gara. • di disporre l’accredito della tassa reclamo versata.
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