COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 3 Ottobre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 8.2.2. RECLAMO U.S.D. SOAVE Avverso regolarità gara Scledum 93 – Soave del 15/9/2007 – Campionato Juniores Regionale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/20088 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 3 Ottobre 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
8.2.2. RECLAMO U.S.D. SOAVE
Avverso regolarità gara Scledum 93 – Soave del 15/9/2007 – Campionato Juniores Regionale
La Società U.S.D. Soave ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare
partecipazione, nelle fila della squadra Scledum 93, del giocatore Manea Antonio, perché squalificato.
La Commissione Disciplinare Territoriale
visti gli atti ufficiali di gara;
esperite le rituali indagini, dalle quali é risultato che il giocatore Manea Antonio (Scledum 93) è stato squalificato per una
giornata di gara, a seguito di espulsione avvenuta in occasione di un incontro della fase finale del Campionato Juniores
Regionale 2006/2007 denominata “Trofeo R. Tizian”, secondo quanto pubblicato nel Com. Uff. n.52 (pag. n. 979) del
24/4/2007 del C.R. Veneto;
lette le controdeduzioni fatte pervenire dall’A.C. Scledum 93;
osserva la Commissione :
- in primo luogo, che irrilevante pare l’omissione, nell’elenco riportante i nominativi dei giocatori squalificati al termine
della stagione sportiva 2006/2007, del giocatore Manea Antonio, rivestendo tale pubblicazione carattere meramente
informativo, come peraltro ben specificato nello stesso C.U. n. 3 del 19/7/2007 punto 2.1.5.;
- in secondo luogo, il cosiddetto “Trofeo R.Tizian” altro non é che la fase finale del Campionato Juniores, tesa ad
individuare la Società vincente di Categoria per la regione, la quale avrà perciò diritto a partecipare alla fase finale
nazionale;
- pertanto il Trofeo “R.Tizian”, essendo in tutto equiparabile alle fasi finali dei Campionati di Categoria, non può essere
considerato, al di là della denominazione, come un torneo autonomo alla stregua delle varie Coppe regionali;
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appare evidente, quindi, che la sanzione disciplinare pendente a carico del calciatore Manea Antonio, doveva essere
scontata in occasione del primo incontro del Campionato Juniores Regionale della stagione sportiva 2007/2008, cui
partecipa la Società Scledum 93;
accertata, alla luce di quanto sopra, l’irregolarità della partecipazione del giocatore Manea Antonio alla partita oggetto del
reclamo
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale
Delibera
• di accogliere il reclamo avanzato dall’U.S.D. Soave;
• di porre a carico dell’ASD C. Scledum 93 il disposto di cui all’art. 17, 5° comma, lettera a) del C.G.S. che prevede la
sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe, che viene omologata come segue : Scledum 93 - Soave 0 - 3;
• di infliggere a carico dell’ ASD C. Scledum 93 la sanzione dell’ammenda di € 55,00, per aver impiegato in gara
ufficiale un giocatore squalificato;
• di squalificare, in base all’art. 22,3° comma, ultimo capoverso del C.G.S, il calciatore Manea Antonio (ASD C.
Scledum 93) per una ulteriore giornata di gara.
• di disporre l’accredito della tassa reclamo versata.
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