COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 10 Ottobre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 10.2.1. RICORSO U.S. CALVI NOALE Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 21 – Inibizione sino al 23/10/2007 Dirigente Razik Hamed Abdel; Squalifica per tre giornate giocatore Trevisan Luis – Campionato di Promozione
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 10 Ottobre 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
10.2.1. RICORSO U.S. CALVI NOALE
Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 21 – Inibizione
sino al 23/10/2007 Dirigente Razik Hamed Abdel; Squalifica per tre giornate giocatore Trevisan Luis -
Campionato di Promozione
La Società U.S. Calvi Noale ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo del Comitato Regionale
Veneto pubblicate con il Comunicato n. 21, con le quali il Giudice Sportivo ha assunto i seguenti provvedimenti
disciplinari :
- inibizione sino al 23/10/2007 a carico del dirigente Razik Hamed Abdel, perché “alla fine della partita, stando fuori del
terreno di gioco, ingiuriava pesantemente e reiteratamente la terna arbitrale. Collocandosi quindi davanti alla macchina,
impediva alla stessa di allontanarsi, aggiungendo alle ingiurie, le minacce (art. 19.5 e 1 lett. F) del CGS)”;
- squalifica per tre giornate a carico del giocatore Trevisan Luis, perché “a fine gara, negli spogliatoi, insultava la terna
arbitrale e, nell’atto di porgere la mano, sputava sulla stessa. Sanzione così ridotta , da quella di 5 giornate ex art. 19.4
lett. C) del CGS Per effetto delle scuse prontamente chieste immediatamente dopo la commissione del fatto”.
24/322
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il rituale ricorso proposto dall’U.S. Calvi Noale;
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
sentito il Sig. Abdel Razik Ahmed Saad;
sentito il direttore di gara
la Commissione osserva come dall’espletata istruttoria sia emersa l’effettiva portata offensiva delle frasi proferite
all’indirizzo dell’arbitro, a fine gara, seppur non altrettanto certa appare l’esatta e specifica riferibilità dei singoli episodi
offensivi al Sig. Abdel Razik Ahmed Saad, per queste ragioni quindi la C.D.T. ritiene equo ridurre la sanzione della
inibizione sino al 12/10/2007;
rimane invece integralmente confermata la sanzione comminata nei confronti del giocatore Trevisan Luis Carlos, avendo
il direttore di gara confermato i fatti a lui addebitati
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di parzialmente accogliere il ricorso presentato dall’U.S. Calvi Noale
• di ridurre al 12 ottobre 2007 l’inibizione a carico del dirigente Sig. Abdel Razik Ahmed Saad;
• di confermare la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Trevisan Luis.
La tassa reclamo non é stata versata.
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