COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 10 Ottobre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 10.2.3. RICORSO A.C. TURCHESE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 21 del 27/9/2007 – Squalifica per quattro giornate giocatore Reale Luca – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 10 Ottobre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 10.2.3. RICORSO A.C. TURCHESE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 21 del 27/9/2007 – Squalifica per quattro giornate giocatore Reale Luca - Campionato di 1^ Categoria La Società A.C. Turchese ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto pubblicata con il Comunicato n. 21 del 27/9/2007, con la quale il Giudice Sportivo ha assunto la squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Reale Luca, perché “espulso per insulti all’arbitro, prima di uscire dal campo manteneva un comportamento aggressivo e minaccioso nei confronti dello stesso, reiterandosi nell’intervallo tra il primo e secondo tempo”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il rituale ricorso proposto dall’A.C. Turchese; esaminata la documentazione ufficiale in atti; valutato che le decisioni dell’Organo di Giustizia di Primo Grado riflettono, sul piano fattuale e sanzionatorio, gli episodi oggetto del presente giudizio, talché appaiono assolutamente congrue; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di respingere il ricorso presentato dall’A.C. Turchese • di confermare la squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Reale Luca; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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