COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 17 Ottobre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.2. RICORSO A.C. TREGNAGO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 21 del 27/9/2007 – Squalifica per cinque giornate giocatore Santi Mauro – Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 17 Ottobre 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.2. RICORSO A.C. TREGNAGO
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 21 del 27/9/2007
– Squalifica per cinque giornate giocatore Santi Mauro - Campionato di 1^ Categoria
La Società A.C. Tregnago ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto
pubblicata con il Comunicato n. 21 del 27/9/2007, con la quale il Giudice Sportivo ha assunto la squalifica per cinque
giornate a carico del calciatore Santi Mauro “per frasi offensive per motivi di razza, rivolte ad un giocatore avversario –
(art. 11.2. CGS)”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il rituale ricorso proposto dall’A.C. Tregnago, dove viene espressamente riconosciuto l’addebito, pur chiedendo una
riduzione della sanzione;
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
valutato che le decisioni dell’Organo di Giustizia di Primo Grado riflettono, sul piano fattuale e sanzionatorio, gli episodi
oggetto del presente giudizio, talché appare assolutamente congrua la sanzione comminata, quantificata nel minimo
disposto dall’art. 11,2° comma del Codice di Giustizia Sportiva
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso presentato dall’A.C. Tregnago
• di confermare la squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Santi Mauro;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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