COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 17 Ottobre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.3. RICORSO U.S. PROVESE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 24 del 10/10/2007 – Squalifica per tre giornate giocatore Maggio Andrea – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 17 Ottobre 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.3. RICORSO U.S. PROVESE
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 24 del
10/10/2007 – Squalifica per tre giornate giocatore Maggio Andrea - Campionato di 2^ Categoria
La Società U.S. Provese ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto
pubblicata con il Comunicato n. 24 del 10/10/2007, con la quale il Giudice Sportivo ha assunto la squalifica per tre
giornate a carico del calciatore Maggio Andrea “per bestemmie proferite durante la gara e per comportamento
gravemente irriguardoso ed offensivo tenuto a fine gara nei confronti dell’arbitro”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il rituale ricorso proposto dall’U.S. Provese;
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
valutato che la decisione dell’Organo di Giustizia di Primo Grado riflette, sul piano fattuale e sanzionatorio, gli episodi
oggetto del presente giudizio, talché appare assolutamente congrua;
tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di prova piena e
privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso presentato dall’U.S. Provese
• di confermare la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Maggio Andrea;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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