COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 17 Ottobre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.4. RICORSO G.S. S.MARCO ARQUÀ POLESINE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 24 del 10/10/2007 – Squalifica per tre giornate giocatore Fiorenzato Gian Luca – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 17 Ottobre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.4. RICORSO G.S. S.MARCO ARQUÀ POLESINE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 24 del 10/10/2007 – Squalifica per tre giornate giocatore Fiorenzato Gian Luca - Campionato di 2^ Categoria La Società G.S. S.Marco Arquà Polesine ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto pubblicata con il Comunicato n. 24 del 10/10/2007, con la quale il Giudice Sportivo ha assunto la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Fiorenzato Gian Luca “espulso per atto di violenza in danno di un avversario senza causare danni, alla notifica del provvedimento assumeva contegno irriguardoso nei confronti dell’arbitro”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminata la documentazione ufficiale in atti; letto il rituale ricorso proposto dal G.S. S.Marco Arquà Polesine, che sostiene che il comportamento del giocatore Fiorenzato sarebbe il frutto di ripetute provocazioni e sputo da parte di un avversario; sentito l’arbitro che ha confermato integralmente il suo referto nel quale non vi é traccia delle circostanze lamentate dalla ricorrente tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di respingere il ricorso presentato dal G.S. S.Marco Arquà Polesine • di confermare la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Fiorenzato Gian Luca; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it