COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 17 Ottobre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.4. RICORSO G.S. S.MARCO ARQUÀ POLESINE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 24 del 10/10/2007 – Squalifica per tre giornate giocatore Fiorenzato Gian Luca – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 17 Ottobre 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.4. RICORSO G.S. S.MARCO ARQUÀ POLESINE
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 24 del
10/10/2007 – Squalifica per tre giornate giocatore Fiorenzato Gian Luca - Campionato di 2^ Categoria
La Società G.S. S.Marco Arquà Polesine ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Veneto pubblicata con il Comunicato n. 24 del 10/10/2007, con la quale il Giudice Sportivo ha assunto la
squalifica per tre giornate a carico del calciatore Fiorenzato Gian Luca “espulso per atto di violenza in danno di un
avversario senza causare danni, alla notifica del provvedimento assumeva contegno irriguardoso nei confronti
dell’arbitro”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
letto il rituale ricorso proposto dal G.S. S.Marco Arquà Polesine, che sostiene che il comportamento del giocatore
Fiorenzato sarebbe il frutto di ripetute provocazioni e sputo da parte di un avversario;
sentito l’arbitro che ha confermato integralmente il suo referto nel quale non vi é traccia delle circostanze lamentate dalla
ricorrente
tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di prova piena e
privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso presentato dal G.S. S.Marco Arquà Polesine
• di confermare la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Fiorenzato Gian Luca;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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