COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 17 Ottobre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.5. RECLAMO A.C. MONTAGNANA Avverso regolarità gara Castelbaldo Masi – Montagnana del 7/10/2007 – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 17 Ottobre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.5. RECLAMO A.C. MONTAGNANA Avverso regolarità gara Castelbaldo Masi - Montagnana del 7/10/2007 – Campionato di 2^ Categoria La Società A.C. Montagnana ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila della squadra del Castelbaldo Masi, del giocatore Crema Andrea, perché squalificato. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il rituale reclamo presentato dall’A.C. Montagnana; visti gli atti ufficiali di gara; 25/358 esperite le rituali indagini dalle quali é risultato : - che il giocatore Crema Andrea (all’epoca tesserato per la Società Montagnana) è stato squalificato per una giornata di gara per aver raggiunto il numero di quattro ammonizioni, conseguite a seguito di incontri del Campionato di 2^ Categoria della stagione 2006/2007, secondo quanto pubblicato nel Com. Uff. n.56 (pag. 1026) del 4/5/2007 del C.R. Veneto; - che il giocatore, nonostante il provvedimento disciplinare pendente a suo carico, ha partecipato alle gare del 16,23 e 30/9/2007 del Campionato di 2^ Categoria, mentre il provvedimento stesso doveva essere scontato in occasione del primo incontro del Campionato di 2^ Categoria della stagione sportiva 2007/2008, cui partecipa la Società; Castelbaldo Masi; accertata, alla luce di quanto sopra, l’irregolarità della partecipazione del giocatore alla partita oggetto del reclamo; constatato infine, che l’A.C. Castelbaldo Masi non ha presentato controdeduzione alcuna accertata, alla luce di quanto sopra, l’irregolarità della partecipazione del giocatore Crema Andrea alla partita oggetto del reclamo P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di accogliere il reclamo avanzato dall’A.C. Montagnana; • di porre a carico dell’A.C. Castelbaldo Masi il disposto di cui all’art. 17, 5° comma del C.G.S. che prevede la sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe, che viene omologata come segue : Castelbaldo Masi - Montagnana 0 - 3; • di infliggere a carico dell’A.C. Castelbaldo Masi la sanzione dell’ammenda di € 55,00, per aver impiegato in gara ufficiale un giocatore squalificato; • di squalificare, in base all’art. 22,3° comma, ultimo capoverso del C.G.S., il calciatore Crema Andrea (Castelbaldo Masi) per un’ulteriore giornata di gara; • di trasmettere gli atti relativi alle gare del 16,23 e 30 settembre 2007 alla Procura Federale per le eventuali ulteriori valutazioni La tassa reclamo non è stata versata.
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