COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 17 Ottobre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.5. RECLAMO A.C. MONTAGNANA Avverso regolarità gara Castelbaldo Masi – Montagnana del 7/10/2007 – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 17 Ottobre 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.5. RECLAMO A.C. MONTAGNANA
Avverso regolarità gara Castelbaldo Masi - Montagnana del 7/10/2007 – Campionato di 2^ Categoria
La Società A.C. Montagnana ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare
partecipazione, nelle fila della squadra del Castelbaldo Masi, del giocatore Crema Andrea, perché squalificato.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il rituale reclamo presentato dall’A.C. Montagnana;
visti gli atti ufficiali di gara;
25/358
esperite le rituali indagini dalle quali é risultato :
- che il giocatore Crema Andrea (all’epoca tesserato per la Società Montagnana) è stato squalificato per una giornata di
gara per aver raggiunto il numero di quattro ammonizioni, conseguite a seguito di incontri del Campionato di 2^
Categoria della stagione 2006/2007, secondo quanto pubblicato nel Com. Uff. n.56 (pag. 1026) del 4/5/2007 del C.R.
Veneto;
- che il giocatore, nonostante il provvedimento disciplinare pendente a suo carico, ha partecipato alle gare del 16,23 e
30/9/2007 del Campionato di 2^ Categoria, mentre il provvedimento stesso doveva essere scontato in occasione del
primo incontro del Campionato di 2^ Categoria della stagione sportiva 2007/2008, cui partecipa la Società; Castelbaldo
Masi;
accertata, alla luce di quanto sopra, l’irregolarità della partecipazione del giocatore alla partita oggetto del reclamo;
constatato infine, che l’A.C. Castelbaldo Masi non ha presentato controdeduzione alcuna
accertata, alla luce di quanto sopra, l’irregolarità della partecipazione del giocatore Crema Andrea alla partita oggetto del
reclamo
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di accogliere il reclamo avanzato dall’A.C. Montagnana;
• di porre a carico dell’A.C. Castelbaldo Masi il disposto di cui all’art. 17, 5° comma del C.G.S. che prevede la sanzione
sportiva della perdita della gara in epigrafe, che viene omologata come segue : Castelbaldo Masi - Montagnana 0 - 3;
• di infliggere a carico dell’A.C. Castelbaldo Masi la sanzione dell’ammenda di € 55,00, per aver impiegato in gara
ufficiale un giocatore squalificato;
• di squalificare, in base all’art. 22,3° comma, ultimo capoverso del C.G.S., il calciatore Crema Andrea (Castelbaldo
Masi) per un’ulteriore giornata di gara;
• di trasmettere gli atti relativi alle gare del 16,23 e 30 settembre 2007 alla Procura Federale per le eventuali ulteriori
valutazioni
La tassa reclamo non è stata versata.
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