COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 17 Ottobre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.6. RECLAMO U.S. VALTRAMIGNA CAZZANO Avverso regolarità gara Edera Veronetta – Valtramigna Cazzano del 30/9/2007 – Campionato di 3^ Categoria/VR

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 17 Ottobre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.6. RECLAMO U.S. VALTRAMIGNA CAZZANO Avverso regolarità gara Edera Veronetta – Valtramigna Cazzano del 30/9/2007 – Campionato di 3^ Categoria/VR La Società U.S. Valtramigna Cazzano ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila della squadra del G.C.G. Edera Veronetta, dei giocatori D’Antonio Matteo, Gaiga Simone e Cani Gentjan, sotto il profilo del tesseramento. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il reclamo presentato dall’U.S. Valtramigna Cazzano; visti gli atti ufficiali di gara; esperite le rituali indagini presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto é risultato : - che i giocatori D’Antonio Matteo e Gaiga Simone risultano regolarmente tesserati a favore del G.C.G. Edera Veronetta rispettivamente con decorrenza 14 e 15 Settembre 2007; - che il giocatore Cani Gentjan risulta essere tesserato a favore del G.C.G. Edera Veronetta con decorrenza 8 Ottobre 2007; l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto ha precisato, a tal proposito, che il tesseramento dei giocatori inquadrati con status 71 (calciatori dilettanti extracomunitari mai tesserati all’estero) - in base alle vigenti disposizioni federali (riportate anche dal C.R.V. con proprio Comunicato n. 7 del 31/7/2007 pagine 7/80 e 7/81 e previste dall’art. 40, comma 11 bis delle N.O.I.F.) decorre soltanto dalla data della comunicazione ufficiale scritta, rilasciata da parte dell’Ufficio Tesseramento interessato; accertata, alla luce di quanto sopra, l’irregolarità della partecipazione del giocatore Cani Gentjan alla partita oggetto del reclamo P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di accogliere il reclamo avanzato dall’U.S. Valtramigna Cazzano; • di porre a carico dellG.C.G. Edera Veronetta il disposto di cui all’art. 17, 5° comma del C.G.S. che prevede la sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe, che viene omologata come segue : Edera Veronetta – Valtramigna Cazzano 0 - 3; • di infliggere a carico della Società G.C.G. Edera Veronetta la sanzione dell’ammenda di € 55,00, per aver impiegato in gara ufficiale un giocatore che non ne aveva titolo. La tassa reclamo non è stata versata.
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