COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 24 Ottobre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.1. RICORSO U.S.D. CAPPELLA MAGGIORE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 24 del 10/10/2007 – Ammenda di € 500,00 – Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 24 Ottobre 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.1. RICORSO U.S.D. CAPPELLA MAGGIORE
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 24 del
10/10/2007 – Ammenda di € 500,00 - Campionato di 1^ Categoria
La Società U.S.D. Cappella Maggiore ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Veneto pubblicata con il Comunicato n. 24 del 10/10/2007, con la quale ha assunto la sanzione dell’ammenda
di € 500,00 a carico della Società stessa per : “perché dal pubblico della squadra ospitata venivano rivolte espressioni
razziste ed offensive nei confronti del giocatore Chaibi Hamid (art. 11.1.3. del CGS)”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il rituale ricorso proposto dall’U.S.D. Cappella Maggiore
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
sentito il rappresentante della Società opponente;
sentito altresì l’arbitro per le vie brevi, il quale peraltro non ha confermato l’intervento costruttivo del dirigente del Cappella
Maggiore diretto a por fine al comportamento discriminatorio del pubblico nei confronti del calciatore Chaibi Hamid, come
invece sostenuto dalla Società ricorrente
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso presentato dall’USD Cappella Maggiore;
• di confermare la sanzione dell’ammenda di 500,00 a carico della Società Cappella Maggiore;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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