COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 24 Ottobre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.4. RECLAMO A.S.PETRARCA CALCIO Avverso regolarità gara Esedra Don Bosco – Petrarca Calcio del 7/10/2007 – Campionato 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 24 Ottobre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.4. RECLAMO A.S.PETRARCA CALCIO Avverso regolarità gara Esedra Don Bosco – Petrarca Calcio del 7/10/2007 – Campionato 2^ Categoria La Società A.S. Petrarca Calcio ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, sotto il profilo del tesseramento, nelle fila della squadra dell’Esedra Don Bosco, del giocatore Mascambruni Michele. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il reclamo presentato dall’A.S. Petrarca Calcio; visti gli atti ufficiali di gara; esperite le rituali indagini presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto, é risultato : - che il giocatore Mascambruni Michele alla fine della stagione sportiva 2005/2006, avvalendosi del disposto di cui all’art. 32 bis delle N.O:I.F., ha chiesto lo svincolo d’autorità nei confronti della Società ASD S.Carlo Pontevi, come del resto risulta dal Comunicato n. 4 del C.R. Veneto, pubblicato il 26/7/2006 U(pag. 4/9); 26/392 - che tramite il predetto Comunicato il C.R.V. aveva portato all’attenzione di tutte le Società operanti nel suo ambito, la normativa in materia di svincolo di cui al combinato disposto dagli artt. 32 bis e 32 ter delle N.O.I.F., - che il C.R. Veneto specificava ancora i nominativi dei calciatori svincolati, indirizzando alle prefate Società l’elenco alfabetico degli stessi, edito nell’agosto 2006 (nel quale compariva il nominativo del Mascambruni, alla pagina n. 81); - che il C.R. Veneto ulteriormente ricordava i nominativi dei giocatori svincolati automaticamente, per scadenza del vincolo, (per aver usufruito in precedenza del disposto dell’art. 32 bis) nell’elenco edito nell’agosto 2007 (v. pagina n. 81); - che il giocatore in questione, essendo stato svincolato alla fine della stagione sportiva 2006/2007, per decadenza del vincolo, avrebbe dovuto essere nuovamente tesserato nella stagione successiva; - che la Società Esedra Don Bosco ha richiesto soltanto in data 18/10/2007 il tesseramento del Mascambruni in suo favore; lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla Società Esedra Don Bosco, che espressamente dichiara di aver tesserato il calciatore interessato dal 18/10/2007 accertata, alla luce di quanto sopra, l’irregolare partecipazione del giocatore Mascambruni Michele alla gara oggetto del presente giudizio P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di accogliere il reclamo avanzato dall’A.S. Petrarca Calcio; • di applicare nei confronti della Società Esedra Don Bosco il disposto di cui all’art. 17,5° comma, lettera b) del C.G.S., che prevede la sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe, che viene omologata c.s. : Esedra Don Bosco – Petrarca Calcio 0 – 3; • di infliggere a carico della Società Esedra Don Bosco la sanzione dell’ammenda di € 55,00, per aver impiegato in gara ufficiale un giocatore che non ne aveva titolo. La tassa reclamo non é stata versata.
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