COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 24 Ottobre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.6. RICORSO U.S. AGORDINA Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 20 del 10/10/2007 – Squalifica per otto giornate giocatore De Nardin Alessandro – Campionato 3^ Categoria/BL

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 24 Ottobre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.6. RICORSO U.S. AGORDINA Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 20 del 10/10/2007 – Squalifica per otto giornate giocatore De Nardin Alessandro - Campionato 3^ Categoria/BL La Società U.S. Agordina ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Belluno pubblicata con il Comunicato n. 20 del 10/10/2007, con la quale é stata assunta la squalifica per otto giornate a carico del calciatore De Nardin Alessandro “perché dopo aver subito la segnatura di una rete, colpiva volontariamente un calciatore avversario con una serie di pugni al volto. Continuava a colpirlo con dei calci, in diverse parti del corpo, anche dopo che questi era caduto nel tentativo di difendersi”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminata la documentazione ufficiale in atti; letto il rituale ricorso proposto dall’U.S. Agordina; 26/393 sentito per le vie brevi l’arbitro che ha confermato di aver personalmente constatato l’aggressione da parte del giocatore De Nardin Alessandro; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.; ritenuto che la sanzione inflitta al De Nardin appare congrua alla sua condotta, come refertata P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di respingere il ricorso presentato dall’U.S. Agordina; • di confermare la squalifica per otto giornate a carico del giocatore De Nardin Alessandro; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it