COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 24 Ottobre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.6. RICORSO U.S. AGORDINA Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 20 del 10/10/2007 – Squalifica per otto giornate giocatore De Nardin Alessandro – Campionato 3^ Categoria/BL
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 24 Ottobre 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.6. RICORSO U.S. AGORDINA
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 20 del
10/10/2007 – Squalifica per otto giornate giocatore De Nardin Alessandro - Campionato 3^
Categoria/BL
La Società U.S. Agordina ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di
Belluno pubblicata con il Comunicato n. 20 del 10/10/2007, con la quale é stata assunta la squalifica per otto giornate a
carico del calciatore De Nardin Alessandro “perché dopo aver subito la segnatura di una rete, colpiva volontariamente un
calciatore avversario con una serie di pugni al volto. Continuava a colpirlo con dei calci, in diverse parti del corpo, anche
dopo che questi era caduto nel tentativo di difendersi”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
letto il rituale ricorso proposto dall’U.S. Agordina;
26/393
sentito per le vie brevi l’arbitro che ha confermato di aver personalmente constatato l’aggressione da parte del giocatore
De Nardin Alessandro;
tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di prova piena e
privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.;
ritenuto che la sanzione inflitta al De Nardin appare congrua alla sua condotta, come refertata
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso presentato dall’U.S. Agordina;
• di confermare la squalifica per otto giornate a carico del giocatore De Nardin Alessandro;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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