COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 31 Ottobre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.1. RICORSO U.S. SAN GIOVANNI ILARIONE Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato n. 26 del 24/10/2007 del C.R. Veneto – Squalifica per tre giornate giocatore Lovato Vittorio – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 31 Ottobre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.1. RICORSO U.S. SAN GIOVANNI ILARIONE Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato n. 26 del 24/10/2007 del C.R. Veneto – Squalifica per tre giornate giocatore Lovato Vittorio - Campionato di 2^ Categoria La Società U.S. San Giovanni Ilarione ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata con il Comunicato n. 26 del 24/10/2007 del C.R. Veneto, con la quale ha assunto la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Lovato Vittorio : “per ripetute offese nei confronti dell’arbitro (art. 19.4 lett. a) del CGS).”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminata la documentazione ufficiale in atti; letto il rituale ricorso proposto dall’U.S. San Giovanni Ilarione; avuto riguardo che la condotta tenuta dl calciatore Lovato Vittorio si é concretizzata unicamente in atteggiamenti ingiuriosi nei confronti dell’arbitro; visto l’art. 19, 4° comma, lettera a) del C.G.S., si ritiene più congrua la sanzione della squalifica per due giornate rispetto ai fatti avvenuti 28/435 P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di parzialmente accogliere il ricorso presentato dall’U.S. San Giovanni Ilarione; • di ridurre a due giornate la squalifica a carico del giocatore Lovato Vittorio. • La tassa reclamo non é stata versata.
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