COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 7 Novembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.1. RICORSO A.C. GAIARINE Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato n. 28 del Comitato Regionale Veneto del 31/10/2007 – Ammenda di € 60,00; Squalifica sino al 10/12/2007 giocatore Cescon Mario; Squalifica per tre giornate giocatore Dalla Torre Manuel – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 7 Novembre 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.1. RICORSO A.C. GAIARINE
Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato n. 28 del Comitato Regionale
Veneto del 31/10/2007 – Ammenda di € 60,00; Squalifica sino al 10/12/2007 giocatore Cescon Mario;
Squalifica per tre giornate giocatore Dalla Torre Manuel - Campionato di 2^ Categoria
La Società A.C. Gaiarine ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Territoriale pubblicate con il
Comunicato n. 28 del Comitato Regionale Veneto del 31/10/2007, con le quali ha assunto le seguenti sanzioni :
• Ammenda di € 60,00 : “per insulti all’arbitro, durante la gara, in campo avverso”.
• Squalifica sino al 10/12/2007 a carico del giocatore Cescon Mario : “perché a gioco fermo colpiva volontariamente e
con violenza con un pugno allo stomaco un avversario, costringendolo alle cure del massaggiatore ed all’abbandono
del terreno di gioco”;
• Squalifica per tre giornate a carico del giocatore Dalla Torre Manuel : “espulso per aver ripetutamente offeso l’arbitro
e per averlo minacciato”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il rituale ricorso proposto dall’A.C. Gaiarine;
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
sentito l’arbitro per le vie brevi, il quale peraltro, pur confermando quanto scritto nel suo referto, ha precisato che si
trovava a grande distanza dal luogo dell’accadimento e di aver potuto prendere diretta cognizione solo della parte finale
dello stesso, non potendo quindi escludere che il colpo inferto dal calciatore Cescon Mario, al giocatore avversario, sia
stato preceduto da atteggiamenti intimidatori o aggressivi di quest’ultimo;
ritenuto pertanto che la sanzione inflitta al calciatore Cescon Mario non corrisponda all’effettiva e complessiva dinamica
della vicenda, sulla quale, per espressa ammissione dello stesso direttore di gara, non v’é chiarezza, pur essendo
pacificamente acquisito a giudizio il fatto che il calciatore Cescon abbia colpito l’avversario, facendolo cadere a terra;
valutati inoltre gli altri provvedimenti assunti dal Giudice di Primo Grado, riguardanti la squalifica per tre giornate nei
confronti del calciatore Dalla Torre Manuel e l’ammenda di € 60,00 a carico della Società, che riflettono perfettamente gli
episodi descritti con precisione di particolari e che quindi appaiono congrui
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di accogliere parzialmente il ricorso presentato dall’A.C. Gaiarine;
• di confermare la sanzione dell’ammenda di 60,00 a carico della Società Gaiarine;
• di ridurre al 30/11/2007 la squalifica del giocatore Cescon Mario;
• di confermare la squalifica per tre giornate del giocatore Dalla Torre Manuel.
• La tassa reclamo non é stata versata.
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