COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 14 Novembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.2. RECLAMO G.S. REAL SAN MARCO A.S.D. Avverso regolarità gara Vigonza – Real San Marco del 4/11/2007 – Campionato di 2^Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 14 Novembre 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.2. RECLAMO G.S. REAL SAN MARCO A.S.D.
Avverso regolarità gara Vigonza – Real San Marco del 4/11/2007 – Campionato di 2^Categoria
La Società G.S. Real San Marco ASD ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando
l’irregolare partecipazione, nelle fila della squadra del Vigonza, del giocatore Mazzucco Filippo, perché squalificato.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il reclamo presentato dal G.S. Real San Marco ASD e le controdeduzioni fatte pervenire dall’A.C. Vigonza;
esaminati gli atti ufficiali di gara;
esperite le rituali indagini presso il Giudice Sportivo Territoriale é emerso :
- che la squalifica per una giornata per ammonizioni, apparsa sul C.U. del C.R.Veneto n. 28 del 31/10/2007, a carico del
giocatore Mazzucco Filippo é errata (vedi comunicazione correttiva pubblicata in altra parte del presente Comunicato);
- che il giocatore appartenente alla Società Rio e ammonito nel corso della gara Rio-Patavina Polverara del 28/10/2007
del Campionato di 2^ Categoria, é risultato essere Mazzucco Michele, non già il Mazzucco Filippo, il quale, dunque,
non ha maturato la quarta ammonizione;
accertata, alla luce di quanto sopra, la regolare partecipazione del giocatore Mazzucco Filippo alla gara oggetto del
presente giudizio
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il reclamo avanzato dal G.S. Real San Marco ASD;
• di confermare la validità della gara in epigrafe con il risultato acquisito in campo di : Vigonza – Real S. Marco 2 – 2;
• di non procedere, stante l’accertamento della squalifica attribuita erroneamente al giocatore Mazzucco Filippo,
all’addebito della tassa reclamo.
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