COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 14 Novembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.3. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : del Sig. Emanuele SCARPARO – Arbitro Effettivo della Sezione A.I.A. di Conselve
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 14 Novembre 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.3. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE
nei confronti :
del Sig. Emanuele SCARPARO – Arbitro Effettivo della Sezione A.I.A. di Conselve
Il Procuratore Federale con atto del 12/10/2007 ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale l’A.E.
Emanuele SCARPARO della Sezione A.I.A. di Conselve per rispondere :
“della violazione di cui all’art. 1, comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 40, comma 2, punto g) del
Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri – vigente all’epoca dei fatti (quest’ultimo articolo integralmente confermato
nei contenuti dall’art. 40, comma 3, punto h) del vigente Regolamento A.I.A. così come recentemente novellato), per aver
contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, per aver omesso di indicare a referto l’espulsione di un
calciatore nel corso di una gara da lui diretta, così come descritto nell’atto del deferimento”.
Radicato ritualmente il procedimento avanti la C.D.T., all’odierna riunione del 13/11/2007 sono intervenuti :
• il Sig. Emanuele SCARPARO – Arbitro Effettivo della Sezione A.I.A. di Conselve
• Il Sostituto Procuratore della F.I.G.C. Avv. Paolo Rosa
In sede di dibattimento le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per l’applicazione di sanzioni ai sensi
dell’art. 23 del C.G.S. novellato, e ciò dopo aver ampiamente discusso sul punto.
Nello specifico : squalifica di mesi due a far data dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale di detto provvedimento.
La Commissione Disciplinare Territoriale preso atto di quanto sopra;
visto l’art. 23 del C.G.S. novellato;
ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione sopra indicata, dispone l’applicazione della medesima e
cioè :
squalifica a carico dell’A.E. Scarparo Emanuele per mesi due a far data dalla pubblicazione del presente Comunicato.
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