COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 22 Novembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. RECLAMO MM SAREGO A.S.D. Avverso regolarità gara Illasi – MM Sarego dell’11/11/2007 – Campionato 1^ Categoria La Società MM Sarego A.S.D. ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila della squadra dell’Illasi, del calciatore Rossetto Francesco, perché squalificato per una giornata con provvedimento emanato dal Giudice Sportivo Territoriale, apparso sul C.U. n. 28 del 31/10/2007.

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 22 Novembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. RECLAMO MM SAREGO A.S.D. Avverso regolarità gara Illasi - MM Sarego dell’11/11/2007 – Campionato 1^ Categoria La Società MM Sarego A.S.D. ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila della squadra dell’Illasi, del calciatore Rossetto Francesco, perché squalificato per una giornata con provvedimento emanato dal Giudice Sportivo Territoriale, apparso sul C.U. n. 28 del 31/10/2007. A dire della ricorrente, infatti non si doveva considerare scontata la sanzione nella gara immediatamente successiva (Valdalpone – Illasi), cui pure il giocatore non aveva preso parte, in quanto detta gara risultava ancora sub judice al momento della disputa dell’incontro Illasi – MM Sarego, a cui invece il Rossetto aveva partecipato. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il reclamo presentato dalla MM Sarego ASD; letti gli atti ufficiali di gara e le controdeduzioni fatte pervenire dall’A.C. Illasi; esperite le rituali indagini; constatato che il Giudice Sportivo Territoriale con delibera pubblicata sul C.U. n. 29 del 7.11.2007 del C.R. Veneto, ha sospeso la delibera concernente lo svolgimento della gara Valdalpone – Illasi del 4/11/2007, in attesa di documentazione supplementare da parte dell’arbitro; verificato, che con successivo provvedimento (v. C.U. n. 30 del 14/11/2007) il G.S. Territoriale, ai sensi dell’art. 17, 2° comma del C.G.S., ha inflitto la sanzione della perdita della gara Valdapone–Illasi per 0-3 ad entrambe le Società; visto il disposto di cui all’art. 22, 4° comma del C.G.S., il quale testualmente recita : “le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell’art. 17, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi della giustizia sportiva”. Inoltre continua : “nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo”; ritenuto, che alla luce della disposizione dell’art. 22, 4° comma del C.G.S., la gara con riferimento alla quale la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Rossetto Francesco deve considerarsi scontata é quella Valdalpone – Illasi del 4/11/2007, a nulla rilevando che all’atto della disputa del successivo incontro Illasi – MM Sarego essa fosse ancora subjudice, in quanto detta gara é stata poi definita con la punizione sportiva della perdita della gara; avvalorano questa conclusione la considerazione che nel caso diverso dell’annullamento della gara, la norma prevede espressamente che la squalifica debba essere scontata “nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo”. Ed inoltre, la considerazione che, accedendo alla tesi della ricorrente, il calciatore Rossetto, che già non era stato utilizzato nell’incontro del 4/11/2007, di cui si é detto, avrebbe in realtà finito per scontare una sanzione raddoppiata rispetto a quella effettivamente comminatagli; a tutto ciò va aggiunto che, ai sensi dell’art. 19, comma 10° del C.G.S., il calciatore Rossetto era assoggettato “automaticamente” alla sanzione minima della squalifica per una gara, ovviamente riferita quanto alla sua esecuzione, nella gara immediatamente successiva P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di respingere il reclamo avanzato dalla Società MM Sarego ASD; • di confermare la validità della gara in epigrafe con il risultato acquisito in campo di : Illasi – MM Sarego 1 – 0. • di disporre l’introito della tassa reclamo versata.
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