COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 28 Novembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.1. RICORSO U.S. CERVARESE Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato n. 31 del 22/11/2007 –Squalifica per quattro giornate giocatore Dalan Nicola – Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 28 Novembre 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.1. RICORSO U.S. CERVARESE
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato n. 31 del 22/11/2007 –Squalifica per
quattro giornate giocatore Dalan Nicola - Campionato di 1^ Categoria
La Società U.S. Cervarese ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata con il
Comunicato del C.R. Veneto n. 31 del 22/11/2007, con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica per quattro
giornate a carico del giocatore Dalan Nicola : “per intervento particolarmente violento su di un avversario, provocandogli
danni fisici””.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso proposto dall’U.S. Cervarese;
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
sentito l’arbitro per le vie brevi, il quale ha sostanzialmente confermato quanto esposto nel referto di gara;
visto l’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. che afferma che nel giudizio sportivo il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di
prova piena e privilegiata
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di rigettare il ricorso presentato dall’U.S. Cervarese;
• di confermare la squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Dalan Nicola;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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