COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 28 Novembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.3. RICORSO A.C. HELLAS VERONA 1903 Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato n. 31 del 22/11/2007 – Squalifica per quattro giornate giocatore Tommasoni Alberto – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 28 Novembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.3. RICORSO A.C. HELLAS VERONA 1903 Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato n. 31 del 22/11/2007 – Squalifica per quattro giornate giocatore Tommasoni Alberto - Campionato di 2^ Categoria La Società A.C. Hellas Verona 1903 ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata con il Comunicato del C.R. Veneto n. 31 del 22/11/2007, con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Tommasoni Alberto, perché : “espulso per aver contestato l’arbitro, spingendolo ed insultandolo” La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso proposto dall’A.C. Hellas Verona 1903 esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito l’arbitro per le vie brevi, il quale ha sostanzialmente confermato quanto riportato nel referto di gara, fatta salva la precisazione che il calciatore non aveva tenuto alcun atteggiamento minaccioso o ingiurioso; ritenuto, alla luce delle precisazioni fornite, che appare più congrua, come rideterminato dal direttore di gara, la sanzione della squalifica di giornate tre P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di parzialmente accogliere il ricorso presentato dall’A.C. Hellas Verona 1903; • di ridurre a tre giornate di gara la squalifica a carico del giocatore Tommasoni Alberto. La tassa reclamo non é stata versata.
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