COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 28 Novembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.4. RECLAMO A.C. SPES POIANA Avverso regolarità gara Cà Trenta – Spes Poiana del 18/11/2007 – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 28 Novembre 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.4. RECLAMO A.C. SPES POIANA
Avverso regolarità gara Cà Trenta – Spes Poiana del 18/11/2007 – Campionato di 2^ Categoria
La Società AC. Spes Poiana ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare
partecipazione, sotto il profilo del tesseramento, nelle fila della squadra del Cà Trenta, del giocatore Scolaro Marco.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il reclamo presentato dall’A.C. Spes Poiana;
esaminati gli atti ufficiali di gara;
esperite le rituali indagini presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto, dalle quali é risultato che detto Ufficio ha
ratificato il tesseramento del calciatore Scolaro Marco, a favore dell’U.S. Cà Trenta, con decorrenza 10/11/2007;
accertata, alla luce di quanto sopra, la regolare partecipazione del giocatore Scolaro Marco alla gara oggetto del presente
giudizio
34/569
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il reclamo avanzato dall’A.C. Spes Poiana;
• di confermare la validità della gara in epigrafe, omologandola con il risultato acquisito in campo c.s. :Cà Trenta –
Spes Poiana 2 – 0;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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