COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 28 Novembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.5. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : del Sig. Antonio BISETTO – Arbitro Effettivo della Sezione A.I.A. di Treviso

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 28 Novembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.5. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : del Sig. Antonio BISETTO – Arbitro Effettivo della Sezione A.I.A. di Treviso Il Procuratore Federale con atto del 12/10/2007 ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale l’A.E. Antonio BISETTO della Sezione A.I.A. di Treviso per rispondere : “della violazione di cui all’art. 1, comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 40, comma 3, punto a) del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri – vigente all’epoca dei fatti (quest’ultimo articolo sostanzialmente confermato nei contenuti dall’art. 40, comma 4, punto a) del vigente Regolamento A.I.A., così come recentemente novellato), per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, per aver arbitrato diverse gare non rientranti nell’attività calcistica organizzata o autorizzata dalla F.I.G,.C.”. Radicato ritualmente il procedimento avanti la C.D.T., all’odierna riunione del 27/11/2007 sono intervenuti : • il Sig. Antonio BISETTO – Arbitro Effettivo della Sezione A.I.A. di Treviso • Il Sostituto Procuratore della F.I.G.C. Avv. Paolo Rosa In sede di dibattimento le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per l’applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. novellato, e ciò dopo aver ampiamente discusso sul punto. Nello specifico : squalifica di mesi tre a far data dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale di detto provvedimento. La Commissione Disciplinare Territoriale preso atto di quanto sopra; visto l’art. 23 del C.G.S. novellato; ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione sopra indicata, dispone l’applicazione della medesima e cioè : squalifica a carico dell’A.E. Antonio Bisetto per mesi tre a far data dalla pubblicazione del presente Comunicato.
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