COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 5 Dicembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. RICORSO A.S.D. CALCIO S.STINO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 29 del 7/11/2007 – Ammenda di € 600,00 – Campionato 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 5 Dicembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. RICORSO A.S.D. CALCIO S.STINO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 29 del 7/11/2007 – Ammenda di € 600,00 - Campionato 1^ Categoria La Società ASD Calcio S.Stino ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata con il Comunicato n. 29 del 7/11/2007, con la quale é stata ha assunta la sanzione dell’ammenda di € 600,00 a carico della Società :”per insistenti insulti all’arbitro durante la gara e reiterati al termine della stessa, accompagnati da sputi che colpivano l’arbitro al volto e alla divisa, oltre che da atteggiamenti aggressivi ed offensivi nei confronti di dirigenti e giocatori della squadra avversaria accorsi in difesa del direttore di gara”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso proposto dall’ASD Calcio S.Stino; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente; sentito inoltre l’arbitro per le vie brevi, il quale ha precisato che, al termine della partita, pochi tifosi della squadra ospite gli hanno indirizzato gli insulti riportati nel referto, ma solo uno di essi gli ha sputato contro; l’arbitro ha altresì precisato che, attesa anche l’esistenza e l’altezza della recinzione che lo separava dal pubblico, non ha mai inteso messa a repentaglio l’incolumità propria e di altri tesserati o di chichessia; ritenuto, sul sopra precisato quadro di riferimento, che la situazione al termine della gara non abbia mai comportato l’insorgere di evento pregiudizievole per l’incolumità dell’arbitro e di altre persone, né di danni a carico delle persone; reputato, pertanto, che la vicenda si é concretata in una accesa viva protesta, tuttavia posta in essere da sporadici sostenitori del Calcio S.Stino, uno dei quali, in particolare, sputando alla volta dell’arbitro, si é reso responsabile di una condotta riprovevole che merita correlativa censura sanzionatoria; valutato, per quanto sopra ed in definitiva che i fatti dianzi descritti e come oggi precisati, meglio si lasciano inquadrare nell’ambito della previsione di cui all’art. 18 del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di parzialmente accogliere il ricorso presentato dall’ASD Calcio S.Stino; • di ridurre a € 300,00 la sanzione dell’ammenda a carico della Società. La tassa reclamo non é stata versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it