COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 5 Dicembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.5. RICORSO U.S. SALBORO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato n. 34 del 28/11/2007 –Squalifica sino al 21/1/2008 giocatore Pettinati Giovanni – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 5 Dicembre 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.5. RICORSO U.S. SALBORO
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato n. 34 del 28/11/2007 –Squalifica
sino al 21/1/2008 giocatore Pettinati Giovanni - Campionato di 2^ Categoria
La Società U.S. Salboro ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata con il
Comunicato del C.R. Veneto n. 34 del 28/11/2007, con la quale é stata assunta la sanzione disciplinare della squalifica
sino al 21/1/2008 a carico del giocatore Pettinati Giovanni : “per contegno offensivo nei riguardi dell’arbitro, nonché per
avere spintonato lo stesso dopo l’espulsione, tentando altresì di strappargli il cartellino rosso e, non riuscendovi, lo
minacciava”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
preliminarmente ha riunito i due ricorsi in epigrafe presentati dall’U.S. Salboro in un unico giudizio;
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
ritenuto superfluo procedere all’audizione della ricorrente che ne aveva dato disponibilità;
valutato che le sanzioni irrogate appaiono congrue in relazione ai fatti come refertati;
visto l’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. che afferma che nel giudizio sportivo il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di
prova piena e privilegiata
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di rigettare il ricorso presentato dall’U.S. Salboro;
• di confermare ’inibizione sino al 21/1/2008 a carico del dirigente Ceranto Giovanni;
• di confermare la squalifica sino al 21/1/2008 a carico del giocatore Pettinati Giovanni;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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