COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 5 Dicembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.6. RICORSO A.S.D. BOYS GAZZO Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 20 del 14/11/2007 – Squalifica per quattro giornate giocatore Zaairi Soufiane – Campionato di 3^ Categoria/VR
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 5 Dicembre 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.6. RICORSO A.S.D. BOYS GAZZO
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 20 del
14/11/2007 – Squalifica per quattro giornate giocatore Zaairi Soufiane - Campionato di 3^ Categoria/VR
• La Società A.S.D. Boys Gazzo ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione
Provinciale di Verona, pubblicata con il Comunicato n. 20 del 14/11/2007, con la quale é stata assunta la sanzione
della squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Zaairi Soufiane : “espulso per offese all’arbitro, ritardava
l’uscita dal terreno di gioco e, a fine gara, reiterava le offese e minacciava il direttore di gara”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso proposto dall’A.S.D. Boys Gazzo;
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
valutato che le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo di primo grado appaiono congrue in relazione ai fatti come refertati
dal direttore di gara;
visto l’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. che afferma che nel giudizio sportivo il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di
prova piena e privilegiata
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di rigettare il ricorso presentato dall’A.S.D. Boys Gazzo;
• di confermare la squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Zaairi Soufiane;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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