COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 12 Dicembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.1. RICORSO U.S. VÒ Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato n. 34 del 28/11/2007 –Squalifica per quattro giornate giocatore Strazzacappa Alberto; Squalifica per tre giornate giocatore Calaon Andrea – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 12 Dicembre 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.1. RICORSO U.S. VÒ
Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato n. 34 del 28/11/2007 –Squalifica per
quattro giornate giocatore Strazzacappa Alberto; Squalifica per tre giornate giocatore Calaon Andrea -
Campionato di 2^ Categoria
La Società U.S. Vò ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicate con il
Comunicato del C.R. Veneto n. 34 del 28/11/2007, con le quali sono state assunte le seguenti sanzioni disciplinari :
• squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Strazzacappa Alberto : “una giornata per espulsione e tre
giornate perché, dopo la notifica del provvedimento, insultava l’arbitro assumendo altresì atteggiamento spregevole
nei confronti dello stesso”.
• squalifica per tre giornate a carico del giocatore Calaon Andrea : “una giornata per espulsione e due giornate perché,
allontanandosi teneva nei confronti dell’arbitro un comportamento irridente ed offensivo”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso proposto dall’U.S. Vò;
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
ritenuto che le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo di Primo Grado appaiono del tutto congrue con le puntuali
risultanze del referto arbitrale;
visto l’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. che afferma che nel giudizio sportivo il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di
prova piena e privilegiata
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di rigettare il ricorso presentato dall’U.S. Vò;
• di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Strazzacappa Alberto;
• di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Calaon Andrea;
• di disporre l’addebito della la tassa reclamo non versata.
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