COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 12 Dicembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.1. RICORSO U.S. VÒ Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato n. 34 del 28/11/2007 –Squalifica per quattro giornate giocatore Strazzacappa Alberto; Squalifica per tre giornate giocatore Calaon Andrea – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 12 Dicembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.1. RICORSO U.S. VÒ Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato n. 34 del 28/11/2007 –Squalifica per quattro giornate giocatore Strazzacappa Alberto; Squalifica per tre giornate giocatore Calaon Andrea - Campionato di 2^ Categoria La Società U.S. Vò ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicate con il Comunicato del C.R. Veneto n. 34 del 28/11/2007, con le quali sono state assunte le seguenti sanzioni disciplinari : • squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Strazzacappa Alberto : “una giornata per espulsione e tre giornate perché, dopo la notifica del provvedimento, insultava l’arbitro assumendo altresì atteggiamento spregevole nei confronti dello stesso”. • squalifica per tre giornate a carico del giocatore Calaon Andrea : “una giornata per espulsione e due giornate perché, allontanandosi teneva nei confronti dell’arbitro un comportamento irridente ed offensivo”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso proposto dall’U.S. Vò; esaminata la documentazione ufficiale in atti; ritenuto che le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo di Primo Grado appaiono del tutto congrue con le puntuali risultanze del referto arbitrale; visto l’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. che afferma che nel giudizio sportivo il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di rigettare il ricorso presentato dall’U.S. Vò; • di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Strazzacappa Alberto; • di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Calaon Andrea; • di disporre l’addebito della la tassa reclamo non versata.
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