COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 12 Dicembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.3. RICORSO A.S.D. SAN GAETANO CALCIO Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 20 del 28/11/2007 – Squalifica per 5 giornate giocatore Bordin Thomas – Campionato Provinciale Allievi S.G.S.
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 12 Dicembre 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.3. RICORSO A.S.D. SAN GAETANO CALCIO
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 20 del
28/11/2007 – Squalifica per 5 giornate giocatore Bordin Thomas - Campionato Provinciale Allievi S.G.S.
La Società A.S.D. San Gaetano Calcio ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione
Provinciale di Treviso, pubblicata con il Comunicato n. 20 del 28/11/2007, con la quale é stata assunta la squalifica per
cinque giornate a carico del giocatore Bordin Thomas : “per scurrile insulto di discriminazione razziale a giocatore
avversario”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso proposto dall’ASD San Gaetano Calcio;
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
sentito l’arbitro per le vie brevi il quale ha confermato il referto di gara, precisando di aver direttamente percepito la frase
pronunciata dal giocatore Bordin e di aver, conseguentemente, al termine dell’azione di gioco, provveduto ad espellere lo
stesso;
visto l’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. che afferma che nel giudizio sportivo il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di
prova piena e privilegiata
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di rigettare il ricorso presentato dall’ASD San Gaetano Calcio;
• di confermare la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Bordin Thomas
• di introitare la tassa reclamo versata.
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