COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 12 Dicembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.5. RECLAMO A.S.D. BOVOLONE Avverso regolarità gara N.U. Trevenzuolo – Bovolone del 16/11/2007 – Campionato Giovanissimi Squadre Fascia “A” SGS/VR

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 12 Dicembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.5. RECLAMO A.S.D. BOVOLONE Avverso regolarità gara N.U. Trevenzuolo – Bovolone del 16/11/2007 – Campionato Giovanissimi Squadre Fascia “A” SGS/VR La Società A.S.D. Bovolone ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila della squadra del N.U. Trevenzuolo, dei giocatori Azizi Elmehdi e Poghirca Ion perché squalificati. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il reclamo presentato dall’A.S.D. Bovolone, trasmesso per competenza dalla Delegazione Provinciale di Verona; esaminati gli atti ufficiali di gara; esperite le rituali indagini dalle quali é risultato che i calciatori – non espulsi - Azizi Elmehdi e Poghirca Ion sono stati squalificati per due giornate di gara dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona (v. C.U. n. 19 del 7/11/2007) per avere tenuto, alla fine gara dell’1/11/2007, del Campionato Giovanissimi riservato a “Squadre della Fascia A”, un comportamento offensivo, nei confronti dell’arbitro; ritenuto che l’art. 22, 3° comma del C.G.S., stabilisce : “il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando é avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento....” accertata, pertanto, alla luce di quanto sopra, l’irregolare partecipazione dei giocatori Azizi Elmehdi e Poghirca Ion (N.U Trevenzuolo) alla partita oggetto del presente giudizio P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di accogliere il reclamo avanzato dall’ASD Bovolone; • di porre a carico della Società N.U. Trevenzuolo il disposto di cui all’art. 17,5° comma, lettera a) del C.G.S., che prevede la sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe, che viene omologata c.s. : N.U. Trevenzuolo – Bovolone 0 - 3; • di infliggere a carico dell’ASD N.U. Trevenzuolo la sanzione dell’ammenda di € 36,00 per aver impiegato in gara ufficiale giocatori squalificati; • di squalificare, in base all’art. 22,3° comma, ultimo capoverso del C.G.S., i calciatori Azizi Elmehdi e Poghirca Ion (N.U Trevenzuolo) per un’ulteriore giornata di gara. La tassa reclamo versata viene accreditata.
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