COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 12 Dicembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.2. RECLAMO A.S.D. PETRARCA CALCIO Avverso regolarità gara Petrarca – Vò dell’11/11/2007 – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 12 Dicembre 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.2. RECLAMO A.S.D. PETRARCA CALCIO
Avverso regolarità gara Petrarca - Vò dell’11/11/2007 – Campionato di 2^ Categoria
La Società ASD Petrarca Calcio ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare
partecipazione, sotto il profilo del tesseramento, nelle fila della squadra del Vò, del giocatore Capuzzo Andrea.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il reclamo presentato dall’A.S.D. Petrarca Calcio;
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viste le difese e sentito direttamente il legale rappresentante dell’U.S. Vò, il quale ha prodotto copia dell’accordo di
svincolo ai sensi dell’art. 108 delle N.O.I.F., sottoscritto dal calciatore Capuzzo Andrea e dal Presidente dell’U.S. Vò;
inviato in forma raccomandata all’Ufficio Tesseramenti del C.R. Veneto in data 14/8/2007 ed ha chiesto di valutare se
detto documento sia equiparabile al modulo “richiesta di tesseramento”, con conseguente regolarità della posizione, pur
non aggiornata nei ruoli di detto Ufficio Tesseramento;
assunte informazioni presso il competente Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto ed accertato che :
- l’accordo di cui sopra é stato effettivamente ricevuto dall’Ufficio medesimo in data 17/8/2007;
- la Società Vò risulta aver formalizzato la richiesta di aggiornamento della posizione del Capuzzo, sul modulo
appositamente predisposto dalla F.I.G.C. in data 21/11/2007, a partire dalla quale data la posizione del giocatore é
stata aggiornata;
visto l’art. 47, 4° comma, lettera b) del C.G.S. , la Commissione Disciplinare, ritenuta preliminare alla decisione sulla
regolarità della gara Petrarca – Vò dell’11/11/2007 la definizione della posizione di tesseramento del calciatore Capuzzo
Andrea, alla data della gara in oggetto, stabilendo se l’accordo trasmesso il 14/8/2007 all’Ufficio Tesseramento del
C.R.V., contenente altresì l’impegno del giocatore, accettato dalla Società, a svolgere attività a favore della stessa per la
stagione in corso, possa o meno considerarsi equipollente della “richiesta di aggiornamento tesseramento” sul modulo
appositamente predisposto dalla F.I.G.C., con conseguente regolarità o meno della posizione di tesseramento del
calciatore, rimette la questione preliminare al giudizio della competente Commissione Tesseramento della F.I.G.C.,
riservando ogni ulteriore decisione in merito.
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