COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 12 Dicembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.7. RICORSO A.C. VIRTUSVECOMP Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 22 del 28/11/2007 – Sanzione sportiva perdita della gara Alba Borgo Roma–Virtusvecomp del 24/11/2007; penalizzazione di 1 punto in classifica, ammenda di € 10,00 – Torneo Esordienti a 11 95 S.G.S.

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 12 Dicembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.7. RICORSO A.C. VIRTUSVECOMP Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 22 del 28/11/2007 – Sanzione sportiva perdita della gara Alba Borgo Roma–Virtusvecomp del 24/11/2007; penalizzazione di 1 punto in classifica, ammenda di € 10,00 – Torneo Esordienti a 11 95 S.G.S. La Società A.C. Virtusvecomp ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona, pubblicata con il Comunicato n. 22 del 28/11/2007, con la quale sono stati assunti i seguenti provvedimenti disciplinari : - sanzione sportiva della perdita della gara Alba Borgo Roma - Virtusvecomp per 0-3; - penalizzazione di 1 punto in classifica, - ammenda di € 10,00. La Commissione Disciplinare Territoriale constatato che dalla documentazione in atti non risulta presentata l’attestazione dell’avvenuto invio da parte dell’A.C. Virtusvecomp di copia del ricorso alla Società controparte, come disposto dal Codice di Giustizia Sportiva (v. art. 33, 5° comma) P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di dichiarare inammissibile il ricorso avanzato dall’A.C. Virtusvecomp; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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