COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 19 Dicembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare : 4.3.1. RICORSO A.S.D. LIAPIAVE Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale n. 36 del 12/12/2007 – Squalifica tre giornate giocatore Cagnato Leonardo – Campionato di Eccellenza

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 19 Dicembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare : 4.3.1. RICORSO A.S.D. LIAPIAVE Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale n. 36 del 12/12/2007 – Squalifica tre giornate giocatore Cagnato Leonardo – Campionato di Eccellenza La Società A.-S.D. Liapiave ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata con il Comunicato n. 36 del 12/12/2007, con la quale é stata assunta la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Cagnato Leonardo : “espulso per aver insultato l’arbitro, allontanandosi reiterava gli insulti”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso proposto dall’A.S.D. Liapiave; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito l’arbitro per le vie brevi il quale ha precisato che in realtà il giocatore non ha posto in essere atti minacciosi, ma si é limitato a protestare peraltro utilizzando un linguaggio blasfemo; ritenuto che quindi appare più congrua, rispetto ai fatti come ridimensionati dal direttore di gara, la sanzione della squalifica per due giornate a carico del Cagnato P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di parzialmente accogliere il ricorso presentato dall’A.S.D. Liapiave; • di ridurre a due giornate di gara la squalifica a carico del giocatore Cagnato Leonardo. La tassa reclamo non é stata versata.
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