COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 19 Dicembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 4.3.3. RICORSO POL. QUADERNI ASD Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 35 del 5/12/2007 – Ammenda € 200,00; Squalifica sino al 5/12/2008 Giocatore Scattolini Carlo – Campionato 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 19 Dicembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 4.3.3. RICORSO POL. QUADERNI ASD Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 35 del 5/12/2007 – Ammenda € 200,00; Squalifica sino al 5/12/2008 Giocatore Scattolini Carlo - Campionato 2^ Categoria La Società Pol. Quaderni ASD ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicate con il Comunicato del C.R. Veneto n. 35 del 5/12/2007, con le quali sono state assunte le seguenti sanzioni disciplinari : • ammenda di € 200,00 “per insistenti insulti e minacce all’arbitro per tuta la gara, nonché per aver un proprio sostenitore, durante l’incontro sputato allo stesso senza colpire, mentre altro sostenitore,a fine incontro,colpiva il direttore di gara con uno schiaffo che lo stesso riusciva a parare; • squalifica sino al 5/12/2008 a carico del giocatore Scattolini Carlo “per offese e minacce all’arbitro a fine gara, nonché per avere colpito lo stesso con un leggero pugno alla spalla destra, senza causare danni fisici”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso proposto dalla Pol. Quaderni ASD; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito l’arbitro per le vie brevi, il quale ha confermato il referto, precisando tuttavia, che il gesto del calciatore Scattolini non si é sostanziato in una condotta violenta contro l’arbitro, essendo piuttosto rivolto ad attirare la sua attenzione, pur con un gesto improprio; ritenuto pertanto che, ferma la sanzione dell’ammenda per i fatti ascritti alla Società, alla luce di questa precisazione , oggi fornita dall’arbitro, la conseguente sanzione debba essere totalmente ridimensionata P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di parzialmente accogliere il ricorso presentato dalla Pol. Quaderni ASD; • di confermare la sanzione dell’ammenda di € 200,00 a carico della Società; • di ridurre la sanzione della squalifica a carico del calciatore Scattolini Carlo al 31/1/2008. La tassa reclamo non é stata versata.
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