COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 19 Dicembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 4.3.4. RICORSO G.S. POLEO ASTE Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 36 del 12/12/2007 – Sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 Partita Poleo Aste – Scaligera del 5/12/07 – Trofeo Regione Veneto – Società di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 19 Dicembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 4.3.4. RICORSO G.S. POLEO ASTE Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 36 del 12/12/2007 – Sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 Partita Poleo Aste – Scaligera del 5/12/07 – Trofeo Regione Veneto – Società di 2^ Categoria La Società G.S. Poleo Aste ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata con il Comunicato del C.R. Veneto n. 36 del 12/12/2007, con la quale é stata assunta la sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe per 0-3 : “perché alla fine del 1° tempo l’impianto di illuminazione ha smesso di funzionare integralmente; perché già al 22’ del 1° tempo l’arbitro sospendeva il gioco temporaneamente per lo spegnimento dei fari; dopo circa 40 minuti di attesa, poiché i fari erano stati riattivati, la gara veniva ripresa; alla fine del 1° tempo, in conseguenza di un secondo black-out, malgrado gli sforzi dei responsabili dell’impianto di illuminazione, che non riuscivano a riattivarlo, l’arbitro si vedeva costretto a sospendere definitivamente l’incontro; visto l’art. 59 n. 2 delle NOIF, che pone a carico della 37/669 squadra ospitante l’adeguamento dell’impianto di gioco e visto l’art. 12, n. 1 del C.G.S. (responsabilità oggettiva della Società onerata)”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso proposto dal G.S. Poleo Aste; esaminata la documentazione ufficiale in atti; ritenuto, anche su rilievo che la Società ricorrente allega una dichiarazione della Direzione Lavori Pubblici del Comune di Schio, dalla quale non si evince quando, da chi e con quali modalità siano state eseguite le verifiche che porterebbero a ricondurre lo spegnimento dell’impianto di illuminazione, all’asserito calo di tensione P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di rigettare il ricorso presentato dal G.S. Poleo Aste; • di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara Poleo Aste – Scaligera per 0-3; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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