COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 19 Dicembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 4.3.5. RICORSO GRUPPO SPORT. RICR.VALLONARA Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato Ufficiale n. 22 del 5/12/2007 – Squalifica tre giornate giocatore Tellatin Massimo – Campionato 3^ Categoria/BS
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 19 Dicembre 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
4.3.5. RICORSO GRUPPO SPORT. RICR.VALLONARA
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato Ufficiale
n. 22 del 5/12/2007 – Squalifica tre giornate giocatore Tellatin Massimo – Campionato 3^ Categoria/BS
La Società Gruppo Sport. Ricr. Vallonara ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della
Delegazione Distrettuale di Bassano, pubblicata con il Comunicato n. 22 del 5/12/2007, con la quale é stata assunta la
squalifica per tre giornate a carico del giocatore Tellatin Massimo : “per aver rivolto più volte parole ingiuriose nei
confronti dell’arbitro e per comportamento minaccioso”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso proposto dal Gruppo Sport. Ricr. Vallonara;
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado che riflette, sul piano fattuale e sanzionatorio, la vicenda in
esame e che appare congrua, tenuto conto della fede privilegiata da attribuire al rapporto del direttore di gara (v. art. 35,
comma 1.1. del C.G.S.)
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di rigettare il ricorso presentato dal Gruppo Sport. Ricr. Vallonara;
• di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Tellatin Massimo;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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