COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 19 Dicembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 4.3.5. RICORSO GRUPPO SPORT. RICR.VALLONARA Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato Ufficiale n. 22 del 5/12/2007 – Squalifica tre giornate giocatore Tellatin Massimo – Campionato 3^ Categoria/BS

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 19 Dicembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 4.3.5. RICORSO GRUPPO SPORT. RICR.VALLONARA Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato Ufficiale n. 22 del 5/12/2007 – Squalifica tre giornate giocatore Tellatin Massimo – Campionato 3^ Categoria/BS La Società Gruppo Sport. Ricr. Vallonara ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Bassano, pubblicata con il Comunicato n. 22 del 5/12/2007, con la quale é stata assunta la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Tellatin Massimo : “per aver rivolto più volte parole ingiuriose nei confronti dell’arbitro e per comportamento minaccioso”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso proposto dal Gruppo Sport. Ricr. Vallonara; esaminata la documentazione ufficiale in atti; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado che riflette, sul piano fattuale e sanzionatorio, la vicenda in esame e che appare congrua, tenuto conto della fede privilegiata da attribuire al rapporto del direttore di gara (v. art. 35, comma 1.1. del C.G.S.) P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di rigettare il ricorso presentato dal Gruppo Sport. Ricr. Vallonara; • di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Tellatin Massimo; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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